Art. 22 
 
                         Permessi retribuiti 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole da «decesso» a «n. 53.» sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «decesso o documentata grave  infermita'  del  coniuge,  di  un
parente entro il secondo grado o di un  affine  di  primo  grado,  in
ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'articolo  4,
comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto  puo'
essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»; 
    b) al comma 3 la  parola  «trenta»  e'  sostituita  dalla  parola
«quarantacinque». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Permessi  retribuiti).  -  1.  Il  personale
          direttivo e dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti
          casi: 
                  partecipazione a concorsi od  esami,  limitatamente
          ai  giorni  di  svolgimento  delle  prove,  ovvero  per  la
          frequenza di  seminari,  convegni,  congressi  e  corsi  di
          aggiornamento professionale  facoltativi  connessi  con  la
          propria attivita' lavorativa entro il limite complessivo di
          giorni otto per ciascun anno; 
                  decesso o documentata grave infermita' del coniuge,
          di un parente entro il secondo grado  o  di  un  affine  di
          primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per  evento,
          ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  8  marzo
          2000, n. 53. Il permesso per lutto puo' essere fruito entro
          sette giorni lavorativi dal decesso. 
                2. A domanda del dipendente  possono  inoltre  essere
          concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito  per
          particolari  motivi  personali  o  familiari,   debitamente
          documentati. 
                Nei  permessi  di  cui  al  presente  comma   rientra
          l'effettuazione di testimonianze per fatti non di  ufficio,
          nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali  che
          rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento  della
          sede  di  servizio,  fatti  salvi  in  questi   eventi,   i
          provvedimenti  di  emergenza  diversi  e  piu'   favorevoli
          disposti dalle competenti autorita'. 
                3. Il personale direttivo  e  dirigente  ha  altresi'
          diritto  ad  assentarsi  per  15  giorni   consecutivi   in
          occasione del matrimonio, che puo' essere  richiesto  anche
          entro i quarantacinque  giorni  successivi  all'evento.  In
          caso di partecipazione ai corsi di ingresso,  il  personale
          direttivo puo' richiedere il permesso retribuito di cui  al
          presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi. 
                4. I permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
          fruiti  cumulativamente  nell'anno   solare;   gli   stessi
          permessi non riducono il congedo ordinario e sono  valutati
          agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
                5. Durante i predetti periodi di assenza al personale
          spetta la retribuzione di cui all'art. 2, comma 2. 
                6. I permessi previsti dall'art. 33, comma  3,  della
          legge  n.  104  del  1992,  come  modificato  ed  integrato
          dall'art. 19 della legge 8 marzo  2000,  n.  53,  non  sono
          computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
          precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 
                7. Il personale direttivo e dirigente  ha,  altresi',
          diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri  permessi
          retribuiti previsti da specifiche  disposizioni  di  legge,
          compresi quelli disciplinati dall'art.  1  della  legge  13
          luglio 1967, n. 584, come  sostituito  dall'art.  13  della
          legge 4 maggio 1990, n. 107, e l'art.  5,  comma  1,  della
          legge 6 marzo 2001, n. 52,  che  prevedono  rispettivamente
          permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo
          osseo. 
                8. Per il personale direttivo la durata dei  permessi
          previsti  dal  presente  articolo  e'  corrispondente  alla
          durata della giornata lavorativa di sei ore e  se  inserito
          in turni si considera l'equivalenza in ore. 
                In caso di fruizione del permesso giornaliero per  la
          durata complessiva del  turno,  le  ore  eccedenti  vengono
          scomputate dal monte ore individuale della banca delle  ore
          del dipendente. 
                Il permesso  relativo  alla  donazione  gratuita  del
          sangue, in quanto concesso allo scopo del  recupero  fisico
          del  dipendente,  copre  comunque   le   ventiquattro   ore
          successive alla donazione, a prescindere dal fatto  che  la
          prestazione si effettui in  orario  giornaliero  ovvero  in
          turni.»