Art. 25 
 
Assenze  per   l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
                 specialistiche ed esami diagnostici 
 
  1. Al personale direttivo e dirigente sono  riconosciuti  specifici
permessi  per  l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera
che oraria, nella misura massima di tre  giorni  o  di  diciotto  ore
annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la  sede
di lavoro. 
  2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati  alle  assenze  per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
  3. I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di
un'ora  e  non  possono  essere  utilizzati  nella  stessa   giornata
consecutivamente ad altre tipologie  di  permessi  fruibili  ad  ore,
previsti dalla  normativa,  nonche'  con  i  riposi  compensativi  di
maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i  permessi  di  cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i  permessi  e
congedi disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  4. La  durata  dei  permessi  previsti  dal  presente  articolo  e'
corrispondente alla durata della  giornata  lavorativa  di  sei  ore,
anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per  il  personale
inserito in turni si considera  l'equivalenza  in  ore.  In  caso  di
fruizione del permesso giornaliero  per  la  durata  complessiva  del
turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte  ore  individuale
della banca delle ore del dipendente. 
  5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere  fruiti  anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario  di  lavoro
che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza. 
  6. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale,  si  procede  al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 
  7.  La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata   dal
dipendente nel rispetto di un termine  di  preavviso  di  almeno  tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda  puo'  essere  presentata  anche   nelle   ventiquattro   ore
precedenti la fruizione e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario
di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del  periodo
di permesso giornaliero od orario. 
  8. L'assenza per i permessi di  cui  al  comma  1  e'  giustificata
mediante  attestazione  di  presenza,  anche  in  ordine  all'orario,
redatta dal medico o dal personale  amministrativo  della  struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
  9. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione  dal  dipendente
oppure e'  trasmessa  direttamente  a  quest'ultima,  anche  per  via
telematica, a cura del medico o della struttura. 
  10.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento   di   visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione  di  incapacita'  lavorativa  temporanea  del   dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia,  con  la  conseguente  applicazione  della  disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico  ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per  malattia  e'  giustificata
mediante: 
    a) attestazione di malattia del medico  curante  individuato,  in
base  a  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,   comunicata
all'Amministrazione secondo le modalita' ordinariamente  previste  in
tale ipotesi; 
    b) attestazione di presenza, redatta dal medico o  dal  personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8  e  9  del
presente articolo. 
  11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei  casi  in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma  10,
lettera b). 
  12.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,   l'assenza   dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10. 
  13. Nel caso di dipendenti che, a causa delle  patologie  sofferte,
debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche  per  lunghi  periodi,  a
terapie comportanti incapacita' al lavoro,  e'  sufficiente  un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico  curante  che  attesti  la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa,  secondo  cicli  o  calendari  stabiliti.  I   lavoratori
interessati producono tale certificazione  all'Amministrazione  prima
dell'inizio della  terapia,  fornendo  il  calendario  previsto,  ove
sussistente.  A  tale  certificazione  fanno   seguito   le   singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10,  dalle  quali
risulti  l'effettuazione  delle  terapie  nelle  giornate   previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito  del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 
  14. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita'
di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai  permessi  di  cui  al
presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei  permessi
per motivi familiari e personali,  dei  riposi  connessi  alla  banca
delle ore, dei riposi  compensativi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, secondo la  disciplina  prevista  per  il  trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33  della  legge  5
          febbraio  1992,  n.   104,   recante:   «Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate»: 
                «Art.  33  (Agevolazioni).  -   1.   Comma   abrogato
          dall'articolo 86, comma 2, lett. i), decreto legislativo 26
          marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono
          ora contenute  nell'art.  33,  comma  1,  del  testo  unico
          approvato con il citato decreto legislativo n. 151/2001. 
                2. I soggetti di cui al comma 1 possono  chiedere  ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento fino a  3  anni  del  periodo  di  astensione
          facoltativa, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 
                3. A condizione che la persona handicappata  non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. Il  dipendente  ha  diritto  di  prestare
          assistenza nei confronti di piu' persone in  situazione  di
          handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
          un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
          grado qualora i genitori o il  coniuge  della  persona  con
          handicap in situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  65
          anni di eta' oppure siano anch'essi  affetti  da  patologie
          invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
                3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei  permessi  di
          cui al comma 3  per  assistere  persona  in  situazione  di
          handicap grave, residente  in  comune  situato  a  distanza
          stradale superiore a 150 chilometri rispetto  a  quello  di
          residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio,  o
          altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di
          residenza dell'assistito. 
                4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con quelli previsti all'articolo 7 della  citata  legge  n.
          1204  del  1971,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'ultimo comma del medesimo articolo  7  della  legge  n.
          1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7  e
          8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
                5. Il lavoratore di cui  al  comma  3  ha  diritto  a
          scegliere ove possibile, la sede di lavoro piu'  vicina  al
          domicilio della persona da  assistere  e  non  puo'  essere
          trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 
                6. La persona handicappata maggiorenne in  situazione
          di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso. 
                7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5  si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          situazione di gravita'. 
                7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
          l'accertamento  della  responsabilita'   disciplinare,   il
          lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di  cui  al
          presente articolo, qualora il datore  di  lavoro  o  l'INPS
          accerti l'insussistenza o il venir  meno  delle  condizioni
          richieste per la legittima fruizione dei medesimi  diritti.
          Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.» 
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
          «Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.