Art. 26 
 
           Aspettative per motivi personali e di famiglia 
 
  1. All'articolo 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 e' apportata la seguente modifica: 
    a) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) per la durata del periodo di prova  se  assunto  presso  la
stessa o altra Amministrazione pubblica  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso.». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  8  (Aspettative  per  motivi  personali  e  di
          famiglia). - 1.  Al  personale  direttivo  e  al  personale
          dirigente   possono    essere    concessi,    a    domanda,
          compatibilmente  con  le  esigenze   organizzative   o   di
          servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o  di
          famiglia,   senza   retribuzione   e    senza    decorrenza
          dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici  mesi
          in un triennio. 
                2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1
          si applicano le medesime regole previste per le assenze per
          malattia. 
                3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga
          richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al
          sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo  utili  ai
          fini della retribuzione e dell'anzianita',  sono  utili  ai
          fini  degli  accrediti  figurativi   per   il   trattamento
          pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e
          b)  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 
                4.  L'aspettativa,   senza   retribuzione   e   senza
          decorrenza dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa
          al personale direttivo e dirigente: 
                  a) per la durata di due anni e per una  sola  volta
          nell'arco della vita lavorativa per i gravi  e  documentati
          motivi di famiglia,  individuati,  ai  sensi  dell'art.  4,
          commi 2  e  4,  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  dal
          regolamento interministeriale del 21 luglio 2000,  n.  278.
          Tale aspettativa non e' computata ai fini previdenziali. Il
          dipendente puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei  relativi   contributi,   secondo   i   criteri   della
          prosecuzione  volontaria.  Tale  aspettativa  puo'   essere
          fruita anche frazionatamente e  puo'  essere  cumulata  con
          l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata  allo  stesso
          titolo; 
                  b) per la durata del periodo di  prova  se  assunto
          presso la  stessa  o  altra  Amministrazione  pubblica  con
          rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  a  seguito  di
          vincita di pubblico concorso. 
                5.  Al  personale  direttivo  puo'  essere,  inoltre,
          concessa  l'aspettativa,   senza   retribuzione   e   senza
          decorrenza  dell'anzianita'  per  tutta   la   durata   del
          contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o
          altra amministrazione pubblica o in  organismi  dell'Unione
          europea  con  rapporto  di  lavoro  ed  incarico  a   tempo
          determinato. 
                6. E' comunque fatta salva  l'applicazione  di  altre
          fattispecie  di  aspettativa  non  retribuita  previste  da
          specifiche disposizioni di legge. 
                7.  Il  personale  direttivo  e  dirigente  non  puo'
          usufruire continuativamente di due periodi di  aspettativa,
          anche  richiesti  per  motivi  diversi,  se  tra  essi  non
          intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 
                8. I  periodi  di  aspettativa  sono  fruibili  anche
          frazionatamente e  non  si  cumulano  con  le  assenze  per
          malattia. 
                9. L'amministrazione, qualora durante il  periodo  di
          aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
          la concessione, invita il personale a  riprendere  servizio
          con un preavviso di  dieci  giorni.  Il  funzionario  o  il
          dirigente,  per  le  stesse  motivazioni,  puo'  riprendere
          servizio di propria iniziativa. 
                10. Qualora i dipendenti, salvo i casi di  comprovato
          impedimento, non si presentino a riprendere  servizio  alla
          scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al
          comma 9, viene disposta la decadenza dall'impiego. 
                11. In tutti  i  casi,  alla  ripresa  dell'attivita'
          lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi  di
          formazione ritenuti necessari dall'amministrazione.»