Art. 27 
 
                       Assegnazione temporanea 
 
  1. All'articolo 33 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: 
      «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere  familiare
e personale, che devono essere documentati con certificazione  medica
attestante: 
        a) la patologia del dipendente non ostativa alla  prestazione
di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o
terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella  sede
di servizio o in sedi limitrofe; 
        b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che
comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio  per  l'integrita'
fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero,  e  la  necessita'  di
relativa assistenza, a condizione che la patologia non  si  configuri
esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile  e,
come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 
      1-ter. Costituisce, altresi', gravissimo  motivo  di  carattere
familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti
a tutela per sopravvenute circostanze che pongano  solo  in  capo  al
dipendente la necessita' di assistenza temporanea, a  condizione  che
venga comprovata l'impossibilita' da parte  del  soggetto  che  prima
garantiva  l'assistenza  stessa  e  il  carattere  temporaneo   della
situazione.»; 
    b) il comma 3 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   33   (Assegnazione    temporanea).    -    1.
          L'Amministrazione,  compatibilmente  con  le  esigenze   di
          servizio, puo' concedere al personale che  ne  abbia  fatto
          domanda, per gravissimi motivi  di  carattere  familiare  e
          personale debitamente documentati, l'assegnazione anche  in
          sovrannumero  temporaneo  all'organico  in  altra  sede  di
          servizio per un periodo non superiore  a  sessanta  giorni,
          rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi -  per
          ciascun periodo - l'attualita' delle condizioni. 
                1-bis. Costituiscono gravissimi motivi  di  carattere
          familiare e personale, che devono  essere  documentati  con
          certificazione medica attestante: 
                  a) la patologia del dipendente  non  ostativa  alla
          prestazione di servizio, tale da richiedere  assistenza  da
          parte dei congiunti e/o terapie presso strutture  sanitarie
          specialistiche assenti nella sede di  servizio  o  in  sedi
          limitrofe; 
                  b)  la  patologia  del  coniuge/figli/genitori  del
          dipendente che  comporti  pericolo  di  vita  o  gravissimo
          pregiudizio per l'integrita'  fisica,  anche  nel  caso  di
          temporaneo  ricovero,   e   la   necessita'   di   relativa
          assistenza, a condizione che la patologia non si  configuri
          esclusivamente  di  carattere  cronico  o  di  durata   non
          determinabile   e,   come   tale,   implicante    soluzioni
          assistenziali di tipo permanente. 
                1-ter. Costituisce, altresi',  gravissimo  motivo  di
          carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o  a
          congiunti sottoposti a tutela per sopravvenute  circostanze
          che pongano solo in capo al  dipendente  la  necessita'  di
          assistenza temporanea, a condizione  che  venga  comprovata
          l'impossibilita' da parte del soggetto che prima  garantiva
          l'assistenza  stessa  e  il  carattere   temporaneo   della
          situazione. 
                2.  L'assegnazione   temporanea   non   comporta   la
          corresponsione  degli  emolumenti   e   rimborsi   comunque
          previsti per il servizio fuori sede. 
                3. (soppresso)»