Art. 28 
 
    Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere 
 
  1. La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati, ai  sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  ha  diritto  di
astenersi dal lavoro per motivi connessi al  percorso  di  protezione
per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario  da
fruire su  base  giornaliera  e  nell'arco  temporale  di  tre  anni,
decorrenti  dalla  data  di  inizio  del   percorso   di   protezione
certificato. Tali periodi di assenza sono  esclusi  dal  computo  del
periodo massimo di assenza dal servizio per malattia. 
  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,
la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta  a
farne richiesta scritta al dirigente dell'ufficio ove presta servizio
almeno  sette  giorni  prima  della  decorrenza  del   congedo,   con
l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo  di  congedo  e  a
produrre la certificazione di cui al comma 1. 
  3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito  il
trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera.  Tale
periodo e' computato ai fini  dell'anzianita'  di  servizio,  nonche'
della  maturazione  del  congedo  ordinario   e   della   tredicesima
mensilita'. 
  4.  L'Amministrazione  adotta  idonee   misure   a   tutela   della
riservatezza della condizione di cui al comma 1. 
  5.  L'Amministrazione  favorisce,  su  richiesta  dell'interessata,
l'assegnazione temporanea presso altre sedi  territoriali  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il collocamento in  posizione
di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante: «Misure per  la
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro,
          in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183»: 
                «Art. 24 (Congedo per le donne vittime di violenza di
          genere). - 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico  o
          privato, inserita nei percorsi di protezione relativi  alla
          violenza di genere,  debitamente  certificati  dai  servizi
          sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o
          dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis  decreto-legge
          14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto  di  astenersi
          dal lavoro per motivi  connessi  al  suddetto  percorso  di
          protezione per un periodo massimo di tre mesi. 
                2.   Le   lavoratrici   titolari   di   rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  inserite   nei
          percorsi di protezione relativi alla  violenza  di  genere,
          debitamente certificati dai servizi sociali del  Comune  di
          residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
          cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14  agosto  2013,
          n.  93,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          ottobre 2013, n. 119, hanno diritto  alla  sospensione  del
          rapporto contrattuale per motivi connessi allo  svolgimento
          del percorso di protezione, per il  periodo  corrispondente
          all'astensione, la cui durata non puo' essere  superiore  a
          tre mesi. 
                3. Ai fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
          presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di  oggettiva
          impossibilita', e' tenuta a preavvisare il datore di lavoro
          o il committente con un termine di preavviso non  inferiore
          a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della  fine
          del periodo di congedo e a produrre  la  certificazione  di
          cui ai commi 1 e 2. 
                4. Durante il periodo di congedo, la  lavoratrice  ha
          diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
          retribuzione,   con   riferimento   alle   voci   fisse   e
          continuative del trattamento,  e  il  periodo  medesimo  e'
          coperto  da  contribuzione  figurativa.   L'indennita'   e'
          corrisposta dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'
          previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
          maternita'. I datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia
          contributiva,    detraggono    l'importo    dell'indennita'
          dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente
          previdenziale competente. Per  i  dipendenti  dei  predetti
          datori di lavoro privati, compresi quelli per i  quali  non
          e'  prevista  l'assicurazione   per   le   prestazioni   di
          maternita',  l'indennita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          corrisposta con le modalita'  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33.  Tale
          periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio  a
          tutti gli effetti, nonche' ai fini della maturazione  delle
          ferie, della tredicesima mensilita' e  del  trattamento  di
          fine rapporto. 
                5. Il congedo di cui al comma 1 puo' essere usufruito
          su base oraria o giornaliera  nell'arco  temporale  di  tre
          anni  secondo  quanto  previsto   da   successivi   accordi
          collettivi nazionali stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale.
          In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte   della
          contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del
          congedo, la dipendente  puo'  scegliere  tra  la  fruizione
          giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e'
          consentita in misura  pari  alla  meta'  dell'orario  medio
          giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
          immediatamente precedente a quello nel corso del  quale  ha
          inizio il congedo. 
                6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha  diritto  alla
          trasformazione del rapporto di  lavoro  a  tempo  pieno  in
          lavoro a tempo  parziale,  verticale  od  orizzontale,  ove
          disponibili in organico. Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale deve essere nuovamente  trasformato,  a  richiesta
          della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 
                7. Restano  in  ogni  caso  salve  disposizioni  piu'
          favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.»