Art. 29 
 
    Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 
 
  1. Allo scopo di favorire  la  riabilitazione  e  il  recupero  del
personale nei  confronti  del  quale  sia  stato  accertato,  da  una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza
o di alcolismo cronico e che si impegni a sottoporsi ad  un  progetto
terapeutico di recupero predisposto dalle  predette  strutture,  sono
stabilite le seguenti misure di sostegno,  secondo  le  modalita'  di
sviluppo del progetto: 
    a) diritto alla conservazione del posto per l'intera  durata  del
progetto di recupero, con corresponsione  del  trattamento  economico
previsto per le assenze per malattia; i periodi eccedenti i  diciotto
mesi non sono retribuiti; 
    b) concessione  di  permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto; 
    c) riduzione dell'orario  di  lavoro,  con  l'applicazione  degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; 
    d) assegnazione del  dipendente  a  mansioni  diverse  da  quelle
abituali, quando tale misura  sia  individuata  dalla  struttura  che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 
  2. I dipendenti  i  cui  parenti  entro  il  secondo  grado  o,  in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi  ai  sensi  della
legge 20 maggio 2016, n. 76 si trovino nelle condizioni previste  dal
comma 1  ed  abbiano  iniziato  a  dare  attuazione  al  progetto  di
recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia  per
l'intera durata del progetto medesimo. 
  3. I periodi di assenza di cui al  presente  articolo  non  vengono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto  per
le assenze per malattia. 
  4. Il dipendente deve riprendere servizio presso  l'Amministrazione
nei  quindici  giorni  successivi  alla  data  di  completamento  del
progetto di recupero. 
  5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si  sottopongano  per
loro volonta' alle previste terapie, l'Amministrazione puo' procedere
all'accertamento  dell'idoneita'  psicofisica   degli   stessi   allo
svolgimento della prestazione lavorativa. 
  6.  Qualora,  durante  il  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa,  vengano  meno  i  motivi  che  hanno   giustificato   la
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il  dipendente
e' tenuto a riprendere servizio di  propria  iniziativa  o  entro  il
termine appositamente fissato dall'Amministrazione. 
  7. Nei confronti del  dipendente  che,  salvo  casi  di  comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al  comma
6, e' disposta la cessazione del rapporto di lavoro con  la  sanzione
disciplinare della destituzione. 
 
          Note all'art. 29: 
              -  La  legge  20   maggio   2016,   n.   76,   recante:
          «Regolamentazione delle unioni  civili  tra  persone  dello
          stesso sesso e disciplina delle convivenze»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118.