Art. 3 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del
presente  decreto,  le  nuove  misure   degli   stipendi   risultanti
dall'applicazione  del   presente   decreto   hanno   effetto   sulla
tredicesima mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,
normale e privilegiato, sull'indennita' di  buonuscita,  sull'assegno
alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo  82
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi  la  ritenuta  in  conto  entrata  INPS
Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe,  e  i  contributi  di
riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle  scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente  decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio,  si  considerano  solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2
del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle  misure
orarie del compenso per lavoro straordinario spettante  al  personale
direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 82  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante:
          «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato»: 
                «Art.  82  (Assegno  alimentare).   -   All'impiegato
          sospeso e' concesso un assegno  alimentare  in  misura  non
          superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per
          carichi di famiglia.»