Art. 31 
 
             Tutela del dipendente che segnala illeciti 
 
  1. L'Amministrazione garantisce tutte le  misure  di  tutela  e  di
sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente  che  segnala
condotte illecite di cui  e'  venuto  a  conoscenza  in  ragione  del
proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del  decreto
          legislativo 13 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 54-bis  (Tutela  del  dipendente  pubblico  che
          segnala  illeciti).  -  1.  Il  pubblico  dipendente   che,
          nell'interesse     dell'integrita'      della      pubblica
          amministrazione, segnala al responsabile della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,
          comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ovvero
          all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),  o  denuncia
          all'autorita' giudiziaria ordinaria o a  quella  contabile,
          condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in  ragione
          del proprio rapporto di lavoro non puo' essere  sanzionato,
          demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra
          misura organizzativa avente  effetti  negativi,  diretti  o
          indiretti, sulle condizioni  di  lavoro  determinata  dalla
          segnalazione. L'adozione di misure ritenute  ritorsive,  di
          cui al primo  periodo,  nei  confronti  del  segnalante  e'
          comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato  o  dalle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
          in essere. L'ANAC informa il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o  gli
          altri  organismi  di  garanzia  o  di  disciplina  per   le
          attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
                2. Ai fini  del  presente  articolo,  per  dipendente
          pubblico si intende  il  dipendente  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi  compreso  il
          dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un  ente
          pubblico economico ovvero  il  dipendente  di  un  ente  di
          diritto privato sottoposto a controllo  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di  cui
          al presente articolo si applica anche ai  lavoratori  e  ai
          collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi  e
          che  realizzano  opere   in   favore   dell'amministrazione
          pubblica. 
                3.  L'identita'  del  segnalante  non   puo'   essere
          rivelata. Nell'ambito del procedimento penale,  l'identita'
          del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti
          previsti dall'articolo 329 del codice di procedura  penale.
          Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei  conti,
          l'identita' del segnalante non puo'  essere  rivelata  fino
          alla  chiusura  della  fase  istruttoria.  Nell'ambito  del
          procedimento disciplinare l'identita'  del  segnalante  non
          puo' essere rivelata, ove  la  contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se  conseguenti
          alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto
          o  in   parte,   sulla   segnalazione   e   la   conoscenza
          dell'identita' del segnalante  sia  indispensabile  per  la
          difesa dell'incolpato, la segnalazione  sara'  utilizzabile
          ai fini del procedimento disciplinare solo in  presenza  di
          consenso  del  segnalante  alla   rivelazione   della   sua
          identita'. 
                4. La segnalazione e' sottratta all'accesso  previsto
          dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e successive modificazioni. 
                5. L'ANAC, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, adotta apposite linee guida  relative  alle
          procedure  per  la  presentazione  e  la   gestione   delle
          segnalazioni.  Le  linee  guida  prevedono  l'utilizzo   di
          modalita' anche informatiche  e  promuovono  il  ricorso  a
          strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
          dell'identita' del segnalante  e  per  il  contenuto  delle
          segnalazioni e della relativa documentazione. 
                6.    Qualora    venga     accertata,     nell'ambito
          dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione  di  misure
          discriminatorie  da  parte  di  una  delle  amministrazioni
          pubbliche o di uno degli enti di  cui  al  comma  2,  fermi
          restando  gli  altri  profili  di  responsabilita',  l'ANAC
          applica al responsabile che ha  adottato  tale  misura  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000  euro.
          Qualora  venga  accertata  l'assenza   di   procedure   per
          l'inoltro  e  la   gestione   delle   segnalazioni   ovvero
          l'adozione di procedure non conformi a  quelle  di  cui  al
          comma  5,  l'ANAC  applica  al  responsabile  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  Qualora
          venga  accertato  il  mancato  svolgimento  da  parte   del
          responsabile di  attivita'  di  verifica  e  analisi  delle
          segnalazioni  ricevute,  si  applica  al  responsabile   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
          L'ANAC determina  l'entita'  della  sanzione  tenuto  conto
          delle dimensioni dell'amministrazione o  dell'ente  cui  si
          riferisce la segnalazione. 
                7.  E'  a  carico  dell'amministrazione  pubblica   o
          dell'ente di cui  al  comma  2  dimostrare  che  le  misure
          discriminatorie o ritorsive,  adottate  nei  confronti  del
          segnalante,  sono  motivate  da   ragioni   estranee   alla
          segnalazione stessa. Gli atti  discriminatori  o  ritorsivi
          adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 
                8. Il segnalante che sia licenziato  a  motivo  della
          segnalazione e' reintegrato nel posto di  lavoro  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
          23. 
                9. Le tutele di cui al  presente  articolo  non  sono
          garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza
          di primo grado, la responsabilita'  penale  del  segnalante
          per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati
          commessi con la denuncia di cui al comma 1  ovvero  la  sua
          responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei  casi  di
          dolo o colpa grave.»