Art. 33 Personale convocato per controlli sanitari 1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.».