Art. 33 
 
             Personale convocato per controlli sanitari 
 
  1. L'articolo 32 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 32 (Personale convocato per controlli sanitari).  -  1.  Il
personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico
ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali  e  territoriali  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli  organi  competenti
al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' da
considerarsi in servizio a tutti gli effetti.».