Art. 34 
 
                         Orario di servizio 
 
  1. L'orario  di  servizio  delle  strutture  operative  centrali  e
territoriali in cui si articola il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative. 
  2. L'orario di servizio  degli  uffici  non  operativi  centrali  e
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'  fissato  di
norma dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedi'  al  venerdi'  ed  e'
articolato al fine di  accrescere  l'efficienza  dell'Amministrazione
tenendo presenti le finalita' e gli  obiettivi  da  realizzare  e  le
prestazioni da assicurare secondo modalita' maggiormente  rispondenti
alle esigenze della utenza in generale.