Art. 34 Orario di servizio 1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative. 2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato di norma dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedi' al venerdi' ed e' articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.