Art. 35 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo  giornaliero
durante  il  quale  ciascun  dipendente   assicura   la   prestazione
lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 
  2. Il  personale  direttivo  titolare  di  posizione  organizzativa
assicura la propria presenza in servizio,  in  misura  non  inferiore
alle trentasei ore settimanali, in base alle esigenze organizzative e
funzionali della  struttura  di  assegnazione,  articolando  in  modo
flessibile  il  proprio  impegno,  per  l'espletamento  dei   compiti
istituzionali   e   dell'incarico   affidato,   in    relazione    al
raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  ed   ai   programmi   da
realizzare. 
  3.  Per  il  personale  direttivo   non   titolare   di   posizione
organizzativa si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 
  4. L'orario di lavoro e' di  trentasei  ore  settimanali.  Esso  e'
articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di  servizio  da
erogarsi  con  carattere  di   continuita'   che   richiedano   orari
continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti  i
giorni della settimana  o  che  presentano  particolari  esigenze  di
collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 
  5. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario  di  servizio  e  di
apertura al pubblico. Le rispettive  articolazioni  sono  determinate
dai dirigenti responsabili degli uffici.  A  tal  fine,  l'orario  di
lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: 
    ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
    miglioramento della qualita' delle prestazioni; 
    ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; 
    miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici  ed  altre
amministrazioni; 
    assicurazione della copertura dei servizi di guardia. 
  Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere  adottate,
anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: 
    a)  orario  articolato  su  cinque  giorni:  si  attua   con   la
prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore  pomeridiane;  le
prestazioni  pomeridiane  possono   avere   durata   e   collocazione
diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo; 
    b) l'orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per  sei
ore continuative antimeridiane; 
    c) orario flessibile: si realizza  con  la  previsione  di  fasce
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della
prestazione lavorativa giornaliera; 
    d) diverse articolazioni nel caso di attivita'  i  cui  risultati
non siano conseguibili mediante  l'adozione  di  altre  tipologie  di
orario; 
    e)   orario   plurisettimanale:   consiste   nel   ricorso   alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali  con
orari superiori  o  inferiori  alle  trentasei  ore  settimanali  nel
rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 3. 
  6.  Sono  fatte  salve  le  esigenze   degli   uffici   individuati
nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del  22  aprile  1999,
che potranno adottare un orario di lavoro  individuale  superiore  ai
cinque giorni settimanali.  In  tali  uffici  e'  possibile  tuttavia
articolare  l'orario  di  lavoro  dei  dipendenti  su  cinque  giorni
spostando  la  giornata  di  riposo   infrasettimanale,   di   regola
coincidente con il sabato, in altro giorno. 
  7. Nell'articolazione dell'orario ordinario puo' essere ammessa, se
concordata in ambito locale, la seguente flessibilita' in entrata  ed
in uscita: 
    a) fino a un'ora di anticipo; 
    b) fino a un'ora di ritardo. 
  8.  L'orario  flessibile  deve  essere   considerato   un   sistema
rigidamente programmato. Eventuali ritardi  in  entrata,  cosi'  come
uscite anticipate, devono essere recuperati. 
  9. Nessun recupero puo' essere concesso per spontanei anticipi  e/o
prolungamenti dell'orario di lavoro. 
  10. Fino al conferimento delle posizioni organizzative  di  cui  al
decreto interministeriale di cui agli articoli 198 e 222 del  decreto
legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  si  applicano  al  personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni di
cui ai commi 3 e seguenti. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta l'allegato 1 al  decreto  ministeriale  22
          aprile 1999, n. 151, recante:  «Regolamento  recante  norme
          per l'individuazione degli uffici e dei servizi esclusi dal
          regime di orario articolato su cinque giorni»: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              » 
              - Per il testo dell'articolo 198  e  dell'articolo  222
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217  si  veda
          nelle note all'articolo 7.