Art. 36 
 
                                Mensa 
 
  1. Per il personale direttivo impiegato  in  turnazioni  di  almeno
dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo  del  tempo
per la  consumazione  del  pasto.  A  decorrere  dalla  scadenza  dei
contratti dei servizi di ristorazione in essere,  i  pasti  diurno  e
serale sono, di  norma,  fruiti  gratuitamente  presso  la  mensa  di
servizio;  previa  concertazione  con  le  organizzazioni   sindacali
firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con
le relative delegazioni regionali possono essere  assicurati  servizi
sostitutivi della mensa. Nel  caso  i  predetti  servizi  sostitutivi
consistano nel buono  pasto,  dovranno  essere  assicurate  opportune
modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione
degli stessi. 
  2.  Il  personale  direttivo  che   effettua   orario   di   lavoro
giornaliero, dopo sei  ore  continuative  di  lavoro,  e'  tenuto  ad
osservare una pausa di durata  non  inferiore  a  trenta  minuti.  Il
medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario  o
straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a  sette  ore  al
netto della pausa, ha  diritto  al  servizio  di  mensa  versando  un
contributo pari al venti per cento del costo del pasto o  ai  servizi
sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del  venti  per
cento. Il personale direttivo e dirigente che  effettua  almeno  nove
ore di lavoro ha diritto al servizio  di  mensa  gratuito  ovvero  ai
servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro
per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei  ore  rispetto
alla  normale  turnazione  di  dodici  ore,  ha  diritto   a   fruire
gratuitamente  della  consumazione  di  un  secondo   pasto   o,   in
alternativa, al buono pasto. 
  3. Il personale impegnato in corsi di  formazione  e  aggiornamento
professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore,  ha
diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile,
ovvero di servizi sostitutivi della mensa. 
  4.  Nel  rispetto  delle  turnazioni  di  servizio,  al   personale
impiegato in eventi calamitosi e'  garantito  il  servizio  di  mensa
gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della  mensa,
senza decurtazione dei trenta minuti di  pausa,  qualora  ricorra  la
necessita' di continuita' del servizio.