Art. 36 Mensa 1. Per il personale direttivo impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa. Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi. 2. Il personale direttivo che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto o ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale direttivo e dirigente che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero ai servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto. 3. Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera, non inferiore alle otto ore, ha diritto di usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero di servizi sostitutivi della mensa. 4. Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio.