Art. 38 
 
                            Informazione 
 
  1. L'articolo 16 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16 (Informazione). - 1. L'informazione  e'  il  presupposto
inderogabile per il corretto esercizio delle  relazioni  sindacali  e
dei suoi strumenti; pertanto essa e' fornita dall'Amministrazione  in
via preventiva e in forma scritta sulle materie  indicate  nei  commi
seguenti. 
  2. Fermi restando gli obblighi in materia di  trasparenza  previsti
dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di
rendere aperto e costruttivo il  confronto  tra  le  parti,  fornisce
tutte le informazioni  necessarie  sugli  atti  di  valenza  generale
concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la
gestione complessiva delle risorse  umane,  i  regolamenti  attuativi
dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di  servizio
aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando  la  relativa
documentazione alle organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo
triennale recepito dal presente decreto. 
  3. L'informazione deve essere fornita nei tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire alle organizzazioni sindacali di  cui  al
precedente comma, di procedere a  una  valutazione  approfondita  del
potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni
e proposte. 
  4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali  sono
previste  la   concertazione   o   la   contrattazione   integrativa,
costituendo presupposto per la loro attivazione.».