Art. 4 
 
                        Indennita' di rischio 
 
  1. Le misure  vigenti  dell'indennita'  di  rischio  del  personale
direttivo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che  espleta
funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e  dei  ruoli
speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste  per  l'anno  2020
dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono incrementate degli importi mensili lordi,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, e rideterminati negli importi  mensili  lordi,  di  cui
alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Le misure  vigenti  dell'indennita'  di  rischio  del  personale
direttivo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che  espleta
funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e  dei  ruoli
speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste  per  l'anno  2021
dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono incrementate degli importi mensili lordi,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, e rideterminati negli importi  mensili  lordi,  di  cui
alle seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Le misure  vigenti  dell'indennita'  di  rischio  del  personale
direttivo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che  espleta
funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e  dei  ruoli
speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste  per  l'anno  2021
dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono incrementate degli importi mensili lordi,  a  decorrere  dal  31
dicembre 2021 e a valere dal  2022,  e  rideterminati  negli  importi
mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli
importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1°  gennaio
2020 e dal 1° gennaio 2021. 
  5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte  per
tredici mensilita'. 
  6. Sono confermate le misure dell'indennita'  di  cui  al  comma  1
previste per l'anno 2019 dall'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo  2018,  n.
          48, recante: «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
          personale direttivo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco per la valorizzazione a  livello  retributivo,  delle
          peculiari condizioni di impiego»: 
                «2. Per effetto degli incrementi di cui al  comma  1,
          le misure vigenti dell'indennita' di rischio del  personale
          direttivo del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono
          rideterminate nei valori di cui alla seguente  tabella  con
          le decorrenze in corrispondenza indicate: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico