Art. 4 Indennita' di rischio 1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'. 6. Sono confermate le misure dell'indennita' di cui al comma 1 previste per l'anno 2019 dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»: «2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate: Parte di provvedimento in formato grafico