Art. 40 
 
                            Concertazione 
 
  1. L'articolo 18 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 18 (Concertazione). - 1. La concertazione e'  la  modalita'
attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3,  un
confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al  fine  di
consentire  alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo
triennale recepito dal presente  decreto,  di  esprimere  valutazioni
esaustive e di partecipare costruttivamente  alla  definizione  delle
misure che l'Amministrazione intende adottare. 
  2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali
del precedente comma  degli  elementi  conoscitivi  sulle  misure  da
adottare con le modalita'  previste  per  l'informazione.  A  seguito
della  trasmissione  delle  informazioni,  l'Amministrazione   e   le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo  triennale  recepito
dal  presente  decreto  si  incontrano   se,   entro   sette   giorni
dall'informazione, e' stata richiesta dalle  medesime  organizzazioni
la   concertazione.   L'incontro   puo'   anche    essere    proposto
dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione.  Il
periodo durante il quale si svolgono gli  incontri  non  puo'  essere
superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha  la
possibilita' di  assumere  le  proprie  autonome  determinazioni.  Al
termine della concertazione e' redatto un verbale dal quale risultano
le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto. 
  3. Sono  oggetto  di  concertazione,  in  sede  di  amministrazione
centrale: 
    a) criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione  annuale  dei
direttivi e dei dirigenti; 
    b) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia
di pari opportunita'; 
    c) criteri generali di graduazione degli  incarichi  di  funzione
dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo; 
    d) criteri generali di  conferimento  e  revoca  degli  incarichi
dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale direttivo; 
    e)  criteri  generali  inerenti  l'articolazione  dell'orario  di
lavoro settimanale del personale direttivo; 
    f) criteri generali per la promozione alle  qualifiche  superiori
mediante scrutinio a ruolo aperto; 
    g) criteri generali per l'accesso tramite concorso  interno  alle
qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello  di  appartenenza,  ai
fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    h) criteri generali per la disciplina del rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale, ai fini dell'adozione del  regolamento  del  Ministro
dell'interno previsto dall'articolo 244 del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217; 
    i) criteri attuativi dell'articolo  234,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di  funzioni)  per  il
personale direttivo; 
    j)  criteri   generali   per   l'individuazione   del   personale
partecipante ai corsi di formazione in  qualita'  di  discente  o  di
formatore; 
    k) criteri generali  per  l'ubicazione  delle  sedi  di  servizio
sub-provinciali,  con  particolare   riferimento   ai   distaccamenti
insulari; 
    l) criteri generali per l'applicazione ai sensi dell'articolo 244
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della disciplina del
lavoro agile e  del  lavoro  da  remoto  ai  fini  dell'adozione  dei
rispettivi provvedimenti ministeriali; 
    m) codici di comportamento; 
    n)  criteri  generali  per   l'espletamento   di   attivita'   di
mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialita'. 
  4. Per le materie  di  cui  alle  lettere  b),  e),  k)  e  n),  la
concertazione si effettua anche  a  livello  locale  sulla  base  dei
criteri definiti a livello nazionale.».