Art. 41 
 
                     Contrattazione integrativa 
 
  1. L'articolo 15 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 228 e 230 del decreto legislativo 13  ottobre
2005,  n.  217,  la  contrattazione  integrativa  si   effettua   tra
l'Amministrazione   e   le   organizzazioni   sindacali    firmatarie
dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 
  2. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie: 
    a)  attuazione  della  disciplina  concernente   il   trattamento
economico accessorio, ivi  compreso  quello  collegato  al  risultato
connesso  al  raggiungimento   degli   obiettivi   assegnati   e   al
conferimento delle posizioni organizzative al personale direttivo; 
    b) utilizzo  delle  risorse  economiche  destinate  al  personale
direttivo e dirigente; 
    c) criteri generali per la  mobilita'  a  domanda  del  personale
direttivo; 
    d) criteri  generali  per  la  pianificazione  dei  programmi  di
formazione, mantenimento e aggiornamento professionale; 
    e) criteri generali sulle  misure  concernenti  la  salute  e  la
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    f)  criteri  generali  per  lo  svolgimento   del   servizio   di
reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni; 
    g)  criteri  generali  sulle  attivita'  socio-assistenziali  del
personale e welfare contrattuale; 
    h) utilizzo  delle  risorse  dei  fondi  di  produttivita'  e  di
retribuzione di  rischio,  posizione  e  risultato  per  i  dirigenti
nell'ambito dei  criteri  e  delle  modalita'  previste  nell'accordo
negoziale; 
    i) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
  3. Nelle materie  di  contrattazione  integrativa,  decorsi  trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto  un
accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa  tra
le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 
  4. La contrattazione integrativa non puo' essere in contrasto con i
vincoli risultanti  dal  presente  decreto  o  comportare  oneri  non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale  del
bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non  possono
essere applicate. 
  5. Le  ipotesi  di  accordi  integrativi  nazionali,  corredati  da
un'apposita  relazione  tecnico  -  finanziaria   e   una   relazione
illustrativa certificate dal competente  organo  di  controllo,  sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle  finanze
- Ragioneria generale dello  Stato  che  le  esaminano  entro  trenta
giorni e ne accertano congiuntamente  la  compatibilita'  di  cui  al
comma 4. 
  6.  Per  le  materie  oggetto  della   contrattazione   integrativa
nazionale e della contrattazione  decentrata  a  livello  centrale  e
territoriale  si  applica  la  normativa   derivante   dai   relativi
precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».