Art. 42 
 
                        Federazioni sindacali 
 
  1. All' articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3, al secondo periodo, dopo le  parole  «con  lettera
raccomandata a/r» sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «o  mediante
strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»;  in
fine, inserire le parole: «o sulla posta elettronica certificata»; 
    b)  al  comma  4,  al  primo  periodo,  la  parola  «biennio»  e'
sostituita  dalla  parola  «triennio»;  gli  anni  «2008-2009»   sono
eliminati;  l'anno  «2007»  e'  sostituito  dalle  parole  «dell'anno
precedente alla  rilevazione»;  l'anno  «2008»  e'  sostituito  dalla
parola «successivo»; al secondo periodo dopo le parole «31 marzo»  e'
soppresso  l'anno  «2008»;  le  parole   «biennio   2008-2009»   sono
sostituite  dalle   seguenti   parole   «triennio   contrattuale   di
riferimento»; al terzo periodo  il  numero  «81»  e'  sostituito  dal
numero «227», l'anno  «2007»  e'  sostituito  dalle  seguenti  parole
«dell'anno precedente alla rilevazione»; al quarto periodo,  dopo  le
parole «31 marzo» l'anno «2008» e' soppresso; in fine  l'anno  «2008»
e' sostituita dalla parola «successivo»; 
    c) al comma 5, il numero «81» e' sostituito dal numero «227»;  al
secondo periodo il numero «83» e' sostituito dal numero «229»; 
    d) al comma 6, il numero «81» e' sostituito dal numero «227»; 
    e) al comma 7 il numero «81» e' sostituito dal numero «227»; 
    f) al comma 8, in fine, le parole da  «verificati»  a  «comma  3»
sono soppresse; 
    g) al comma 9, al primo periodo le parole «Dall'1  gennaio  2007»
sono soppresse. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 20 (Federazioni sindacali). - 1. Ai  soli  fini
          dell'accertamento     della     rappresentativita',      le
          organizzazioni sindacali che abbiano  dato  o  diano  vita,
          mediante fusione, affiliazione o  in  altra  forma  ad  una
          nuova aggregazione associativa possono  imputare  al  nuovo
          soggetto  sindacale  le  deleghe  delle   quali   risultino
          titolari, purche' il nuovo soggetto succeda  effettivamente
          nella  titolarita'  delle  deleghe  che  ad  esso   vengono
          imputate, o che  le  deleghe  siano,  comunque,  confermate
          espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. 
                2.   E'   esclusa   l'attribuzione   delle    deleghe
          dell'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o  di
          altra forma aggregativa tra sigle  sindacali  che  non  dia
          luogo alla creazione di un nuovo soggetto. Per  i  casi  di
          incorporazione o fusione di una organizzazione sindacale in
          un soggetto gia' esistente,  e'  consentita  l'attribuzione
          delle deleghe della predetta  organizzazione  sindacale  al
          soggetto  gia'  esistente,   per   successione   a   titolo
          universale. 
                3. Le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2,
          ultima parte, hanno l'onere di fornire al Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile idonea documentazione, consistente nella copia delle
          determinazioni adottate dai  competenti  organi  statutari,
          dalla quale risulti chiaramente che il  soggetto  sindacale
          in capo al quale si deve accertare la rappresentativita' e'
          titolare  in  proprio  di  delega  per  il  versamento  dei
          contributi sindacali e che allo stesso sono  imputate,  per
          effettiva successione, le  deleghe  delle  quali  risultino
          titolari   le    predette    organizzazioni    costituenti,
          incorporate per fusione, affiliate, federate o aderenti  in
          altre forme comunque denominate. La  citata  documentazione
          e' trasmessa al Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  con   lettera
          raccomandata a/r o mediante strumento telematico, idoneo  a
          garantire  la  certezza  dell'invio  a  firma  del   legale
          rappresentante delle medesime associazioni sindacali.  Sono
          escluse mere note  di  comunicazione  non  corredate  dalle
          modificazioni  statutarie  e  che  non  diano  conto  degli
          elementi di effettivita' necessari per la successione nella
          titolarita' delle deleghe del nuovo soggetto e che ad  esso
          vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo  quella
          risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata  o
          sulla posta elettronica certificata. 
                4. Ai fini dell'accertamento della rappresentativita'
          del triennio contrattuale, le organizzazioni  sindacali  di
          cui ai commi 1 e 2, ultima parte, per i  casi  di  fusione,
          affiliazione, incorporazione o di altra  forma  associativa
          comunque  denominata,  avvenuti  entro   il   31   dicembre
          dell'anno precedente alla rilevazione,  possono  provvedere
          all'onere derivante dal comma 3 fino alla data  ultima  del
          31 marzo successivo. Qualora, entro il 31 marzo,  i  citati
          soggetti  sindacali  non   forniscano   la   documentazione
          richiesta  nel  comma  3,   e,   quindi,   garanzie   sulla
          effettivita' della delega, non sara' possibile  riconoscere
          in capo alla nuova aggregazione associativa o  al  soggetto
          gia'  esistente  la  rappresentativita'  per  il   triennio
          contrattuale di riferimento, con le modalita'  fissate  nei
          medesimi commi 1 e 2, ultima parte. In  tale  ultimo  caso,
          ogni singola organizzazione sindacale  sara'  misurata,  ai
          sensi del combinato disposto degli articoli 227 del decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle
          deleghe di cui era  direttamente  titolare  e  intestataria
          alla  data  del  31  dicembre  dell'anno  precedente   alla
          rilevazione. Qualora, entro  il  predetto  termine  del  31
          marzo, le decisioni in materia  siano  state  adottate  dai
          competenti  organismi  statutari  ed  inviata  la  relativa
          documentazione di  cui  al  comma  3,  ma  non  sia  ancora
          intervenuta la ratifica  congressuale,  se  statutariamente
          prevista,  tale  ratifica,   in   via   eccezionale,   puo'
          intervenire entro e non oltre il 15 aprile successivo. 
                5.  Le  prerogative  sindacali  sono   assegnate   al
          soggetto sindacale rappresentativo di cui  al  decreto  del
          Ministro per la funzione  pubblica,  ora  Ministro  per  le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          concernente l'individuazione  della  delegazione  sindacale
          trattante,  ai  sensi   dell'articolo   227   del   decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217.  I  poteri  e  le
          competenze contrattuali, relativi agli Accordi  integrativi
          nazionali e decentrati, riconosciuti ai rappresentanti  dei
          citati  soggetti  sindacali  rappresentativi,   in   quanto
          firmatari  dell'ipotesi  di  Accordo  quadriennale  di  cui
          all'articolo 229, comma 1, del citato  decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, sono  esercitati  in  nome  e  per
          conto  degli  stessi.  Pertanto,  nei  menzionati   Accordi
          integrativi  e   decentrati   la   sottoscrizione   avviene
          esclusivamente  in  rappresentanza   della   organizzazione
          sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o  altra
          forma aggregativa tra sigle sindacali  che  non  dia  luogo
          alla  creazione  di  un  nuovo  soggetto,  l'organizzazione
          sindacale affiliante, se rappresentativa, e' unica titolare
          dei distacchi,  dei  permessi  e  delle  altre  prerogative
          sindacali di cui al presente decreto. 
                6.  Allo  scopo  di  garantire  la  certezza   e   la
          stabilita' delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto  dei
          commi 1 e 2, ultima parte, e per gli effetti del  combinato
          disposto degli articoli  227  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005,  n.  217,  e  dell'articolo  43  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora  nell'ambito  di
          un  soggetto  sindacale  rappresentativo  si  verifichi  un
          mutamento  associativo,  compreso   il   mero   cambio   di
          denominazione, il mutamento  produce  effetti  soltanto  al
          successivo periodico accertamento della  rappresentativita'
          previsto dal comma 7. 
                7. Il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro
          per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
          amministrazione, procede, ai sensi e per gli effetti di cui
          all'articolo 227 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217,  all'accertamento  della  rappresentativita'  delle
          associazioni sindacali  in  corrispondenza  dell'inizio  di
          ciascuna stagione contrattuale di riferimento,  sulla  base
          dei dati associativi rilevati dal Dipartimento  dei  vigili
          del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con
          le modalita' di cui all'articolo 24. 
                8.   Le   organizzazioni   sindacali   ammesse   alle
          trattative    nazionali    con    riserva    per     motivi
          giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio,
          dovranno restituire al Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
          del  soccorso   pubblico   e   della   difesa   civile   il
          corrispettivo  economico  dei  distacchi  e  delle  ore  di
          permesso fruite e non spettanti. Analogamente  si  procede,
          fatto salvo quanto previsto al comma 9, nei confronti delle
          organizzazioni  sindacali  in  caso  di   superamento   del
          contingente dei permessi sindacali loro spettanti. 
                9. Nel  caso  in  cui  nell'anno  di  riferimento  un
          soggetto  sindacale  abbia  superato  il  contingente   dei
          permessi    sindacali    di    cui     all'articolo     23,
          l'Amministrazione,  previo   consenso   dell'organizzazione
          sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui
          al  comma  8,   puo'   compensare   l'eccedenza   nell'anno
          immediatamente successivo detraendo dal relativo  monte-ore
          di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno
          precedente.  Nel  caso  in  cui  l'associazione   sindacale
          nell'anno successivo a  quello  in  cui  si  e'  verificata
          l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero
          esso non sia sufficiente, si dara' luogo a quanto  previsto
          nel comma 8.»