Art. 43 Distacchi sindacali 1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, il numero «81» e' sostituito dal numero «227»; la parola «biennio» e' sostituita dalla parola «triennio»; al secondo periodo, in fine, la parola «ripartizione» e' sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentativita'»; b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita' ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 1, e' considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.»; c) al comma 3, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e» sono soppresse; d) al comma 7, il numero «144» e' sostituito dal numero «244»; e) il comma 9 e' soppresso.
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Distacchi sindacali). - 1. Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La rilevazione della rappresentativita', che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 2. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentativita' ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 1, e' considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca. 3. Possono essere autorizzati distacchi nell'ambito del contingente indicato nel comma 1, soltanto in favore del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui al comma 1, di norma, fino al limite massimo del 50%, frazionatamente, per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con esclusione della frazionabilita' dell'orario giornaliero, previo accordo dell'organizzazione sindacale interessata con l'Amministrazione. 5. Nei limiti di cui al comma 4, i distacchi, per il solo personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo del dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia di orario prescelta, tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare come media la durata del lavoro settimanale, fissata per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione. 6. Nel caso di utilizzo della facolta' di cui al comma 5, il numero dei dirigenti sindacali in distacco risultera' aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore. 7. Nel caso di distacco disposto ai sensi del comma 5, per la parte economica si applica il comma 8 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purche' in tale ipotesi sia confermato il distacco con prestazione lavorativa ridotta), si applica la disciplina emanata in attuazione dell'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il rapporto di lavoro part-time, orizzontale o verticale, secondo le tipologie del comma 5. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 8. I periodi di distacco sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini della mobilita' e del trattamento pensionistico, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. In caso di distacco ai sensi del comma 5, al dirigente sindacale e' garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il trattamento accessorio legato alla produttivita' o alla retribuzione di risultato e' attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9. (soppresso)»