Art. 43 
 
                         Distacchi sindacali 
 
  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, il numero «81» e' sostituito dal numero «227»;  la
parola «biennio» e' sostituita dalla parola  «triennio»;  al  secondo
periodo, in fine, la parola «ripartizione» e' sostituita dalle parole
«la rilevazione della rappresentativita'»; 
    b) sostituire il comma 2 con il seguente: 
      «2.  Le   richieste   di   distacco   sono   presentate   dalle
organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo  alla  Direzione
centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  la  quale  cura  gli
adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti  di
cui al comma 6. Accertati i predetti requisiti, il  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana  il  decreto
di distacco entro il termine di trenta  giorni  dalla  richiesta  del
distacco. L'assenso della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  finalizzato  esclusivamente
all'accertamento  del  requisito  della  rappresentativita'  ed  alla
verifica del rispetto dello  specifico  contingente  e  del  relativo
riparto di cui al comma 1, e' considerato acquisito qualora lo stesso
Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti  giorni
dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso.  Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano
la conferma di  ogni  singolo  distacco  in  atto;  possono  avanzare
richiesta di revoca  in  ogni  momento.  La  conferma  annuale  e  la
richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione  centrale  per  le
risorse umane del Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica.  I
consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.»; 
    c) al comma 3, le  parole  «alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e» sono soppresse; 
    d) al comma 7, il numero «144» e' sostituito dal numero «244»; 
    e) il comma 9 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   21   (Distacchi   sindacali).   -   1.   Alla
          ripartizione del contingente complessivo dei distacchi  tra
          le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul   piano
          nazionale del personale direttivo  e  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco,  di  cui  al  decreto  del
          Ministro per la funzione  pubblica,  ora  Ministro  per  le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          concernente l'individuazione  della  delegazione  sindacale
          trattante,  ai  sensi   dell'articolo   227   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede  il  Ministro
          per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
          amministrazione,  sentite   le   organizzazioni   sindacali
          interessate,  entro  il  primo  quadrimestre   di   ciascun
          triennio. La rilevazione della rappresentativita',  che  ha
          validita' fino alla successiva, e' effettuata  in  rapporto
          al numero delle deleghe complessivamente  espresse  per  la
          riscossione  del  contributo   sindacale,   conferite   dal
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco   all'Amministrazione,   accertate   per
          ciascuna delle citate organizzazioni sindacali,  alla  data
          del 31 dicembre dell'anno precedente a  quello  in  cui  si
          effettua la ripartizione. 
                2. Le richieste di  distacco  sono  presentate  dalle
          organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   alla
          Direzione Centrale per le risorse  umane  del  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile,  la   quale   cura   gli   adempimenti   istruttori
          finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al  comma
          6. Accertati i  predetti  requisiti,  il  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile acquisisce il preventivo  assenso  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ed emana il decreto di distacco entro  il  termine
          di trenta giorni dalla richiesta  del  distacco.  L'assenso
          della Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   finalizzato   esclusivamente
          all'accertamento del requisito della rappresentativita'  ed
          alla verifica del rispetto dello  specifico  contingente  e
          del relativo riparto di cui  al  comma  1,  e'  considerato
          acquisito qualora lo  stesso  Dipartimento  della  funzione
          pubblica non provveda entro  venti  giorni  dalla  data  di
          ricezione della richiesta di preventivo assenso.  Entro  il
          31 gennaio di ciascun  anno,  le  organizzazioni  sindacali
          comunicano la conferma di ogni singolo  distacco  in  atto;
          possono avanzare richiesta di revoca in  ogni  momento.  La
          conferma annuale e la richiesta di revoca  sono  comunicate
          alla  Direzione  Centrale  per   le   risorse   umane   del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile, che le trasmette alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo
          in caso di revoca. 
                3. Possono essere autorizzati  distacchi  nell'ambito
          del contingente indicato nel comma 1,  soltanto  in  favore
          del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale
          in  seno  agli  organismi  direttivi  delle  organizzazioni
          sindacali di cui  al  comma  1,  secondo  le  comunicazioni
          formali circa la composizione degli stessi organismi  fatte
          pervenire  da  ciascuna   organizzazione   sindacale   alla
          Direzione centrale per le risorse  umane  del  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile. 
                4. Ferma restando l'attuale  disciplina  ed  il  loro
          numero complessivo, i distacchi possono essere  fruiti  dai
          dirigenti sindacali di cui al comma 1, di  norma,  fino  al
          limite  massimo  del  50%,  frazionatamente,  per  periodi,
          comunque, non inferiori a tre mesi ciascuno con  esclusione
          della  frazionabilita'  dell'orario   giornaliero,   previo
          accordo  dell'organizzazione  sindacale   interessata   con
          l'Amministrazione. 
                5. Nei limiti di cui al comma 4, i distacchi, per  il
          solo personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno,
          possono   essere   utilizzati   con   articolazione   della
          prestazione di servizio ridotta al 50%, previo accordo  del
          dipendente stesso con l'Amministrazione sulla tipologia  di
          orario prescelta, tra quelle sotto indicate: 
                  a) in tutti i giorni lavorativi; 
                  b) con articolazione della  prestazione  su  alcuni
          giorni della settimana, del mese o di  determinati  periodi
          dell'anno, in modo da rispettare come media la  durata  del
          lavoro settimanale,  fissata  per  la  prestazione  ridotta
          nell'arco temporale preso in considerazione. 
                6. Nel caso di utilizzo  della  facolta'  di  cui  al
          comma 5, il numero  dei  dirigenti  sindacali  in  distacco
          risultera'  aumentato  in  misura   corrispondente,   fermo
          restando l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando  le
          eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore. 
                7. Nel caso di distacco disposto ai sensi  del  comma
          5, per la parte economica si applica il comma 8 e,  per  il
          diritto alle ferie ed  al  periodo  di  prova  in  caso  di
          vincita di concorso o passaggio di  qualifica  (purche'  in
          tale ipotesi sia confermato  il  distacco  con  prestazione
          lavorativa ridotta), si applica la  disciplina  emanata  in
          attuazione  dell'articolo  244,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  per  il  rapporto  di
          lavoro  part-time,  orizzontale  o  verticale,  secondo  le
          tipologie del comma 5. Tale ultimo rinvio  va  inteso  solo
          come  una  modalita'  di  fruizione  dei   distacchi   che,
          pertanto, non si configurano come  un  rapporto  di  lavoro
          part-time  e  non  incidono  sulla   determinazione   delle
          percentuali massime  previste,  in  via  generale,  per  la
          costituzione di tali rapporti di lavoro. 
                8. I periodi di distacco sono  a  tutti  gli  effetti
          equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, anche
          ai fini della mobilita' e  del  trattamento  pensionistico,
          salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
          diritto al  congedo  ordinario.  I  predetti  periodi  sono
          retribuiti con esclusione dei compensi e  delle  indennita'
          per  il  lavoro  straordinario  e   di   quelli   collegati
          all'effettivo svolgimento delle  prestazioni.  In  caso  di
          distacco ai sensi del comma 5, al  dirigente  sindacale  e'
          garantito il trattamento economico complessivo nella misura
          intera con  riferimento  a  tutte  le  competenze  fisse  e
          periodiche.   Il   trattamento   accessorio   legato   alla
          produttivita'  o  alla   retribuzione   di   risultato   e'
          attribuito in base all'apporto partecipativo  del  medesimo
          al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
                9. (soppresso)»