Art. 44 
 
                Aspettative sindacali non retribuite 
 
  1. All'articolo 22 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nella rubrica sono aggiunte le parole «non retribuite»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale  di  cui
al  comma  1  alla  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, la quale cura gli adempimenti  istruttori  finalizzati
all'accertamento dei  requisiti  di  cui  al  comma  1.  Accertati  i
predetti requisiti, la Direzione centrale per le  risorse  umane  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  acquisisce  per  ciascuna  richiesta  nominativa   il
preventivo assenso della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ed  emana  il  decreto   di
aspettativa entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  da
parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
finalizzato  esclusivamente  all'accertamento  del  requisito   della
rappresentativita', e' considerato acquisito qualora il  Dipartimento
della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni  dalla
data di ricezione della richiesta di preventivo assenso.»; 
    c) al comma 3, le parole «e' comunicata»  sono  sostituite  dalle
parole «sono comunicate»; le parole «alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed»   sono
soppresse; dopo le  parole  «difesa  civile  che»  sono  aggiunte  le
seguenti parole «le  trasmette  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.»;  le  parole  «che
adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono
sostituite  dalle  seguenti  «I  consequenziali  provvedimenti   sono
adottati solo in caso di revoca». 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 22 (Aspettative sindacali non retribuite). - 1.
          Il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  con  rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale
          in  seno  agli  organismi  direttivi  delle  organizzazioni
          sindacali rappresentative sul piano  nazionale  di  cui  al
          comma  1  dell'articolo  21,  puo'  fruire  di  aspettative
          sindacali non retribuite; il tempo trascorso in aspettativa
          non e' computato ai fini della progressione in carriera;  i
          dirigenti sindacali che cessano da tale posizione  prendono
          nel ruolo il posto di anzianita' che loro  spetta,  dedotto
          il tempo passato in aspettativa. 
                2.  Le  richieste  di  aspettativa   sindacale   sono
          presentate dalle organizzazioni  sindacali  rappresentative
          sul piano nazionale  di  cui  al  comma  1  alla  Direzione
          centrale per le risorse umane del Dipartimento  dei  vigili
          del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,  la
          quale   cura   gli   adempimenti   istruttori   finalizzati
          all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati
          i predetti requisiti, la Direzione centrale per le  risorse
          umane del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
          pubblico e della  difesa  civile  acquisisce  per  ciascuna
          richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, ed emana  il  decreto  di  aspettativa  entro  il
          termine  di  trenta  giorni  dalla   richiesta   da   parte
          dell'organizzazione sindacale. L'assenso  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, finalizzato esclusivamente  all'accertamento  del
          requisito   della   rappresentativita',   e'    considerato
          acquisito qualora il Dipartimento della  funzione  pubblica
          stesso non  provveda  entro  venti  giorni  dalla  data  di
          ricezione della richiesta di preventivo assenso. 
                3.  Entro  il  31  gennaio  di   ciascun   anno,   le
          organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna
          aspettativa sindacale in atto; possono  avanzare  richiesta
          di revoca  in  ogni  momento.  La  conferma  annuale  e  la
          richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione centrale
          per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco,
          del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  che   le
          trasmette alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.  I  consequenziali
          provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.»