Art. 45 
 
                    Permessi sindacali retribuiti 
 
  1. All'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «collocato  in  distacco»  sono
inserite le parole «a tempo pieno»; il numero «81» e' sostituito  dal
numero «227». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 23 (Permessi sindacali retribuiti).  -  1.  Per
          l'espletamento del proprio mandato, il personale  direttivo
          e dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  con
          rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  che  ricopre  la
          carica  di  dirigente  sindacale  in  seno  agli  organismi
          direttivi delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative
          sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21  non
          collocato in distacco a tempo pieno ai sensi  del  medesimo
          articolo 21 puo' fruire di  permessi  sindacali  retribuiti
          con le modalita'  e  nei  limiti  di  quanto  previsto  nel
          presente articolo. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite
          massimo  del  monte  ore  annuo  dei   permessi   sindacali
          retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e'
          determinato in 1.020 ore. 
                3. Le organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul
          piano nazionale del personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui  al  comma  1,
          continuano, qualora non piu' rappresentative, a fruire  dei
          permessi sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del
          decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro
          per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
          amministrazione,   concernente    l'individuazione    della
          delegazione trattante di cui all'articolo 227  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale  ipotesi,  ove
          risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in  misura
          superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile dovra' essere restituito il corrispettivo  economico
          delle ore di permesso non spettanti. 
                4. Nel  monte  ore  annuo  complessivo  dei  permessi
          sindacali di cui ai commi 2 e 3 non  si  computa  il  tempo
          impiegato, durante l'orario di lavoro,  esclusivamente  per
          la partecipazione  del  personale  di  cui  al  comma  1  a
          riunioni  con  l'Amministrazione  su  formale   e   diretta
          convocazione  di  quest'ultima,  limitatamente   al   tempo
          strettamente necessario alla partecipazione stessa. 
                5. Alla ripartizione del monte ore annuo  complessivo
          dei permessi  sindacali  tra  le  organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano nazionale  di  cui  al  comma  1,
          provvede il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
          pubblico e della difesa  civile,  previo  accertamento  del
          grado di rappresentativita' delle organizzazioni  sindacali
          legittimate e sentite le organizzazioni medesime, entro  il
          31 marzo di ciascun  anno,  in  rapporto  al  numero  delle
          deleghe complessivamente conferite all'amministrazione  dal
          personale direttivo e  dirigente  per  la  riscossione  del
          contributo sindacale, alla data del 31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 
                6. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in  attesa  della
          successiva     ripartizione,     l'Amministrazione     puo'
          autorizzare, in via provvisoria, la fruizione  di  permessi
          sindacali nel  limite  del  25%  del  contingente  previsto
          nell'anno precedente per ciascuna organizzazione  sindacale
          avente titolo. 
                7. I dirigenti sindacali  che  intendono  fruire  dei
          permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne
          comunicazione scritta almeno tre giorni prima  e,  in  casi
          eccezionali, almeno 24  ore  prima,  tramite  la  struttura
          sindacale di appartenenza avente titolo.  L'Amministrazione
          autorizza il  permesso  sindacale,  salvo  che  non  ostino
          eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi
          in forma scritta. 
                8.  La  verifica  dell'effettiva  utilizzazione   dei
          permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra
          nella  responsabilita'   dell'associazione   sindacale   di
          appartenenza dello stesso. In caso di mancato utilizzo  del
          permesso sindacale  richiesto,  l'organizzazione  sindacale
          interessata provvedera' a darne comunicazione al  dirigente
          dell'ufficio di appartenenza del dipendente. 
                9. Tenuto conto  della  specificita'  delle  funzioni
          istituzionali e della particolare organizzazione del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, per il personale  direttivo
          i permessi sindacali sono autorizzati in misura  pari  alle
          ore  corrispondenti  al  turno  di  servizio   giornaliero,
          secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale
          e non possono superare mensilmente, per  ciascun  dirigente
          sindacale,  nove  turni  giornalieri   di   servizio,   con
          esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 
                10. Nel limite del 50 per cento del monte  ore  annuo
          assegnato dall'Amministrazione, per il personale  direttivo
          possono essere autorizzati  permessi  sindacali  di  durata
          superiore al limite dei nove turni giornalieri per  ciascun
          mese, previsti dal comma  precedente,  alle  organizzazioni
          sindacali  aventi  titolo   che   ne   facciano   richiesta
          nominativa  al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della difesa civile entro il termine di
          trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del  cumulo
          richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto  della
          percentuale prevista, autorizza il  cumulo  entro  quindici
          giorni dalla ricezione della richiesta. 
                11. I permessi sindacali di cui al presente  articolo
          sono a tutti gli effetti equiparati  al  servizio  prestato
          nell'Amministrazione  e  sono  retribuiti,  con  esclusione
          delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
          e  di  quelli  collegati  all'effettivo  svolgimento  delle
          prestazioni.»