Art. 46 
 
                  Adempimenti dell'Amministrazione 
 
  1. All'articolo 24 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, i numeri «81» sono sostituiti  dai  numeri  «227»;
dopo l'ottavo periodo e' inserito il  seguente:  «Nei  soli  limitati
casi in cui la lavorazione delle  buste  paga  relative  al  mese  di
gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla
busta paga del mese di febbraio, a condizione che in detta busta paga
risultino  per  le  nuove  deleghe  rilasciate  a  dicembre  sia   la
trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di
febbraio»; al nono periodo, le seguenti parole «e, quindi, anche  per
quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al  31  dicembre
2007,» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole  «31  maggio»  sono  sostituite  da  «31
marzo»; 
    c) al comma 3, le parole  «31  maggio»  sono  sostituite  da  «31
marzo»; in fine le parole «Il Dipartimento  della  funzione  pubblica
verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 24 (Adempimenti della Amministrazione). - 1. Il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile procede all'accertamento delle  deleghe
          per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di  cui
          agli articoli 227 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A
          tale  scopo  vengono  presi  in   considerazione   i   dati
          associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti
          nel repertorio delle organizzazioni sindacali  esponenziali
          degli interessi del personale  direttivo  e  dirigente  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro
          a tempo  indeterminato,  aggiornato  al  31  gennaio  dello
          stesso anno in cui si procede  alla  rilevazione.  Ai  fini
          della   consistenza   associativa    vengono    conteggiate
          esclusivamente le deleghe per un contributo  sindacale  non
          inferiore  allo  0,50%  dello  stipendio.  Ai   sensi   del
          combinato disposto di  cui  all'articolo  227  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il   dato
          associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per
          il versamento dei contributi sindacali rispetto  al  totale
          delle deleghe rilasciate nell'ambito  considerato.  A  tale
          fine, non conta  il  numero  dei  lavoratori  associati  al
          sindacato ma il numero delle trattenute  per  i  contributi
          sindacali effettivamente  operate  in  busta  paga  tramite
          delega di cui e' titolare il soggetto sindacale.  Per  tale
          motivo il dato associativo e' rilevato  direttamente  dalla
          busta paga del personale direttivo e  dirigente  in  quanto
          solo a fronte del  contributo  versato  la  delega  diviene
          effettiva. Al fine di contare anche le  deleghe  rilasciate
          nel  mese  di  dicembre  dell'anno  di  riferimento   della
          rilevazione, la lettura viene effettuata dalla  busta  paga
          del mese di gennaio immediatamente successivo,  in  quanto,
          solo in essa,  sono  rilevabili  tutte  le  deleghe  attive
          rilasciate entro l'ultimo  giorno  del  mese  di  dicembre,
          stante l'obbligo  dell'Amministrazione  di  procedere  alla
          trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente
          successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso  in
          cui la delega rilasciata nel mese di dicembre  non  risulti
          contabilizzata nella busta paga del  mese  di  gennaio,  la
          stessa  non  e'  valida   ai   fini   del   calcolo   della
          rappresentativita'   non   essendo   dimostrata   la    sua
          attivazione. Nei soli limitati casi in cui  la  lavorazione
          delle buste paga relative al  mese  di  gennaio  si  chiuda
          prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene  sulla  busta
          paga del mese di febbraio, a condizione che in detta  busta
          paga risultino per le nuove deleghe rilasciate  a  dicembre
          sia la trattenuta riferita al mese di  gennaio  che  quella
          riferita al mese di febbraio. Tale  modalita',  valida  per
          tutte le rilevazioni evita di considerare,  ai  fini  della
          rappresentativita', deleghe fittizie e  cioe'  quelle  che,
          eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni
          utili di dicembre,  sono  revocate  nei  primi  giorni  del
          successivo  mese  di  gennaio,  sicche'   la   delega   pur
          rilasciata   non   diviene   mai    effettiva.    L'obbligo
          dell'Amministrazione  di  procedere   alla   tempestiva   e
          corretta  trattenuta  del  contributo  sindacale  comporta,
          ovviamente, la responsabilita' del dirigente competente. Il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni
          sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e
          le incontra  per  la  certificazione  dei  dati  e  per  la
          sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero
          essere riscontrati errori od omissioni in base ai  dati  in
          proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono  a
          documentare  le  richieste  di  rettifica  in  un  apposito
          incontro con il Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della  difesa  civile,  nel  corso  del
          quale si procede all'esame della documentazione  presentata
          ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione
          nel  caso  di  riscontro  positivo  della   richiesta.   Il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile invia, entro il  31  marzo  di  ciascun
          anno, i dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per  la
          riscossione del contributo sindacale  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, utilizzando modelli e  procedure  informatizzate,
          eventualmente predisposti dal medesimo  Dipartimento  della
          funzione pubblica. 
                2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile, utilizzando  modelli  di  rilevazione  e  procedure
          informatizzate predisposti dalla Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  e'
          tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica
          gli elenchi  nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  per
          sindacato, del personale  che  ha  fruito  di  distacchi  e
          aspettative sindacali nell'anno precedente. 
                3. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
          il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
          e della difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure
          informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuto a comunicare
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica gli elenchi  nominativi,  suddivisi
          per qualifica e sindacato, del personale dipendente che  ha
          fruito dei permessi  sindacali  nell'anno  precedente,  con
          l'indicazione per ciascun nominativo della data in  cui  e'
          stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. 
                4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          ispezioni nei confronti del  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso
          in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati
          nei  commi  1,  2  e  3  e  puo'  fissare  un  termine  per
          l'adempimento.   In   caso   di   ulteriore   inerzia,   il
          Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori
          assensi preventivi richiesti dal  Dipartimento  dei  vigili
          del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 22,  comma
          2. Dell'inadempimento risponde,  comunque,  il  funzionario
          responsabile  del   procedimento   appositamente   nominato
          dall'Amministrazione competente, ai  sensi  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. 
                5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
          2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e  per  sesso,
          sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento della funzione  pubblica  in  allegato  alla
          relazione    annuale    sullo    stato    della    Pubblica
          Amministrazione,  da  presentare  al  Parlamento  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
                6.  I   dirigenti   che   dispongono   o   consentono
          l'utilizzazione  di  distacchi,  aspettative   e   permessi
          sindacali  in  violazione  della  normativa  vigente   sono
          responsabili personalmente.»