Art. 49 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a 10.149.805 euro per l'anno 2022 e a 4.711.517 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 4.841.091 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; b) quanto a euro 358.367 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; c) quanto a euro 238.830 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; d) quanto a euro 4.114.320 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; e) quanto a euro 358.367 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; f) quanto a euro 238.830 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dall'articolo 30, comma 7-quinquies, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Lamorgese, Ministro dell'interno Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2045
Note all'art. 49: - Per il testo dell'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 30, commi 7-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.