Art. 49 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
complessivamente pari a 10.149.805 euro per l'anno 2022 e a 4.711.517
euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: 
    a)  quanto  a  euro   4.841.091   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma
436,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; 
    b) quanto a euro 358.367 per l'anno 2022, mediante corrispondente
utilizzo   delle   disponibilita'   in   conto    residui    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30,  comma  7-quater,
del  decreto-legge  25   maggio   2021,   n.   73   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; 
    c) quanto a euro 238.830 per l'anno 2022, mediante corrispondente
utilizzo   delle   disponibilita'   in   conto    residui    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  996,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,  come  sostituito  dall'articolo  30,
comma 7-quinquies, lettera a), del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
che sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  nel  medesimo
anno; 
    d) quanto a euro  4.114.320  annui  a  decorrere  dall'anno  2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    e) quanto  a  euro  358.367  annui  a  decorrere  dall'anno  2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
    f) quanto  a  euro  238.830  annui  a  decorrere  dall'anno  2022
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 996, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
sostituito  dall'articolo  30,  comma  7-quinquies,  lettera  a)  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2045 
 
          Note all'art. 49: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 436  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo  30,  commi  7-quater  del
          decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 996, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178 si veda nelle note alle premesse.