Art. 5 Indennita' mensile 1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'. 6. Sono confermate le misure dell'indennita' mensile per l'anno 2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48: «2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.»