Art. 5 
 
                         Indennita' mensile 
 
  1. Le misure  vigenti  dell'indennita'  mensile  per  il  personale
direttivo dei ruoli tecnico-professionali  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,   n.   120,   sono
incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1°  gennaio
2020, e rideterminati  negli  importi  mensili  lordi,  di  cui  alle
seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Le misure  vigenti  dell'indennita'  mensile  per  il  personale
direttivo dei ruoli tecnico-professionali  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,   n.   120,   sono
incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 1°  gennaio
2021, e rideterminati  negli  importi  mensili  lordi,  di  cui  alle
seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Le misure  vigenti  dell'indennita'  mensile  per  il  personale
direttivo dei ruoli tecnico-professionali  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,   n.   120,   sono
incrementate degli importi mensili lordi, a decorrere dal 31 dicembre
2021 e a valere dal  2022,  e  rideterminati  negli  importi  mensili
lordi, di cui alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli
importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1°  gennaio
2020 e dal 1° gennaio 2021. 
  5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte  per
tredici mensilita'. 
  6. Sono confermate le misure  dell'indennita'  mensile  per  l'anno
2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  3  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  26  marzo
          2018, n. 48: 
                «2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei  ruoli
          speciali antincendio boschivo (AIB)  mantiene  l'anzianita'
          di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato  anche
          ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al  comma  1,
          in relazione alla continuita' delle funzioni  svolte  nelle
          posizioni di provenienza e di  assegnazione  successiva  al
          transito.»