Art. 6 
 
            Effetti sugli assegni personali riassorbibili 
 
  1.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   degli
articoli 2, 4 e 5 del presente  decreto  costituiscono  miglioramenti
economici ai sensi  dell'articolo  261  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n.  217  e  dell'articolo  12,  comma  5,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  261  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 261 (Clausola di salvaguardia  retributiva).  -
          1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
          seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
          superiori ovvero delle operazioni  di  primo  inquadramento
          previste  dal  presente  decreto,  consegua,  a  titolo  di
          assegni fissi  e  continuativi,  ivi  compresi  gli  scatti
          convenzionali, un trattamento economico inferiore a  quello
          in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
          degli inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza  e'  attribuita
          sotto  forma  di  assegno  ad  personam   pensionabile   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante:
          «Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
                «5. Al personale assegnato  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco e al Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali compete, a decorrere  dall'effettivo
          transito, l'assegno ad  personam  di  cui  all'articolo  8,
          comma 1, lettera  a),  numero  2),  ultimo  periodo,  della
          legge.»