Art. 7 Posizioni organizzative 1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal conferimento delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' attribuito un compenso parametrato in base alla graduazione di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi degli articoli 198 e 222 del suddetto decreto legislativo, nelle misure da definirsi con apposito accordo integrativo nazionale. 2. A decorrere dal conferimento di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 2, del presente decreto. 3. Il conseguimento degli obiettivi affidati dal dirigente dell'ufficio e correlati all'incarico e' verificato con le procedure previste dal sistema di valutazione della performance individuale, definito dall'Amministrazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 199,199, 222 e 223 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 198 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi). - 1. Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalita' e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilita' connessi; sono individuate, altresi', quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilita' del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.» «Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa e' determinata la durata della stessa che non puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e' rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.» «Art. 222 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalita' e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Tali posizioni organizzative comportano l'individuazione delle specifiche funzioni di cui il titolare risponde nei confronti del responsabile dell'ufficio presso cui la stessa posizione organizzativa e' incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate, altresi', le posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilita' del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.» «Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa e' determinata la durata della stessa che non puo' eccedere il termine di cinque anni. L'incarico e' rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilita' siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio.»