Art. 7 
 
                       Posizioni organizzative 
 
  1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a decorrere dal conferimento delle posizioni organizzative  ai  sensi
degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, e' attribuito un compenso parametrato in base  alla  graduazione
di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi degli  articoli
198 e 222 del suddetto decreto legislativo, nelle misure da definirsi
con apposito accordo integrativo nazionale. 
  2. A decorrere dal conferimento di  cui  al  comma  1,  si  applica
l'articolo 35, comma 2, del presente decreto. 
  3.  Il  conseguimento  degli  obiettivi  affidati   dal   dirigente
dell'ufficio e correlati all'incarico e' verificato con le  procedure
previste dal sistema di valutazione  della  performance  individuale,
definito dall'Amministrazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 199,199, 222 e  223
          del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art.    198    (Individuazione    delle    posizioni
          organizzative  per  il  personale  appartenente  ai   ruoli
          direttivi). - 1. Le posizioni organizzative,  da  conferire
          al  personale   direttivo   del   Corpo   nazionale,   sono
          individuate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  al  fine  di
          incrementare il livello di funzionalita'  e  di  efficienza
          del  Corpo  nazionale  e  di  razionalizzare   il   modello
          organizzativo  delle  strutture  centrali   e   periferiche
          dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo  decreto
          viene  stabilita  la  loro  graduazione  sulla  base  della
          rilevanza e dei livelli di responsabilita'  connessi;  sono
          individuate, altresi', quelle  posizioni  organizzative  di
          particolare   rilevanza   che    implicano    la    diretta
          responsabilita' del titolare nei confronti della figura  di
          vertice della struttura. 
                2. In relazione al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla    periodica    rideterminazione    delle    posizioni
          organizzative.» 
                «Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative
          per  il   personale   direttivo).   -   1.   Le   posizioni
          organizzative sono conferite al personale  appartenente  ai
          ruoli  dei  direttivi  dai  dirigenti  responsabili   delle
          strutture presso cui prestano servizio, in  relazione  alla
          qualifica  rivestita,  alle  attitudini  individuali,  alla
          capacita' professionale, alla natura e alle caratteristiche
          degli incarichi da  ricoprire  e  comunque  sulla  base  di
          criteri generali previamente definiti con decreto del  capo
          del Dipartimento. 
                2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico
          finalizzato all'attribuzione  di  una  specifica  posizione
          organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
          puo' eccedere il termine  di  cinque  anni.  L'incarico  e'
          rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo  ad  un
          determinato incarico non puo'  avere  comunque  una  durata
          complessiva  superiore  a  dieci   anni   consecutivi.   Le
          posizioni  organizzative  sono   revocabili   prima   della
          scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.» 
                «Art.    222    (Individuazione    delle    posizioni
          organizzative per il personale appartenente  al  ruolo  dei
          direttivi aggiunti). - 1.  Le  posizioni  organizzative  da
          conferire ai direttivi aggiunti del  Corpo  nazionale  sono
          individuate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  al  fine  di
          incrementare il livello di funzionalita'  e  di  efficienza
          del  Corpo  nazionale  e  di  razionalizzare   il   modello
          organizzativo  delle  strutture  centrali   e   periferiche
          dell'amministrazione    dell'interno.    Tali     posizioni
          organizzative comportano l'individuazione delle  specifiche
          funzioni di cui il  titolare  risponde  nei  confronti  del
          responsabile dell'ufficio presso cui  la  stessa  posizione
          organizzativa e' incardinata. Con il medesimo decreto  sono
          individuate,  altresi',  le  posizioni  organizzative   che
          implicano  la  diretta  responsabilita'  del  titolare  nei
          confronti della figura di vertice della struttura. 
                2. In relazione al  sopravvenire  di  nuove  esigenze
          organizzative  e  funzionali,  e   comunque   con   cadenza
          biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma  1,
          alla    periodica    rideterminazione    delle    posizioni
          organizzative.» 
                «Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative
          per  il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  direttivi
          aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative  sono  conferite
          ai direttivi  aggiunti  dai  dirigenti  responsabili  delle
          strutture presso cui prestano servizio, in  relazione  alle
          attitudini individuali, alla capacita' professionale,  alla
          natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire,
          e comunque  sulla  base  di  criteri  generali  previamente
          definiti con decreto del capo del Dipartimento. 
                2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico
          finalizzato all'attribuzione  di  una  specifica  posizione
          organizzativa e' determinata la durata della stessa che non
          puo' eccedere il termine  di  cinque  anni.  L'incarico  e'
          rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo  ad  un
          determinato incarico non puo'  avere  comunque  una  durata
          complessiva  superiore  a  dieci   anni   consecutivi.   Le
          posizioni  organizzative  sono   revocabili   prima   della
          scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 
                3.  Le  posizioni  organizzative  non  ricoperte  dal
          personale direttivo di cui all'articolo 141,  ad  eccezione
          di quelle di natura vicariale, possono essere conferite  al
          direttore   coordinatore   in   servizio   nella   medesima
          struttura, qualora le procedure di mobilita'  siano  andate
          deserte e in presenza di eccezionali e temporanee  esigenze
          di servizio.»