Art. 9 Utilizzo del Fondo di produttivita' 1. A valere sulle risorse del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 continuano ad essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le vigenti maggiorazioni orarie previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, da erogarsi nella misura corrente. 2. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, sono destinate al finanziamento dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto. Tali compensi sono altresi' finanziati dalla quota delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario delle unita' di personale direttivo titolare di posizioni organizzative, a decorrere dal conferimento delle medesime. 3. Fino alla decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, le suddette disponibilita' sono destinate, nell'ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' di cui al successivo comma 6. 4. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, puo' essere destinata, mediante appositi accordi integrativi nazionali, all'incremento dei compensi di cui all'articolo 7, comma 1, nonche' al finanziamento di specifici emolumenti accessori correlati al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita' dei servizi svolti dal personale dei ruoli direttivi non destinatario delle posizioni organizzative di cui all'articolo 7. 5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e le responsabilita' del personale direttivo titolare di posizione organizzativa, al dipendente che ha svolto specifici incarichi o altre attivita' istituzionali specificamente remunerati e' corrisposta una quota del compenso maturato in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50 per cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi incrementa il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate alle finalita' di spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito delle suddette finalita', le suddette risorse sono utilizzate per: a) remunerare il maggiore impegno operativo nelle attivita' di soccorso tecnico urgente, compresi gli interventi connessi alle emergenze locali; b) sviluppare le attivita' progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione; c) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita' ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro anche per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali; d) incentivare il personale impiegato in attivita' di specializzazione e in attivita' specialistiche di cui agli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di particolari emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato; e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilita' ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ivi compresi quelli svolti dal personale titolare di posizioni organizzative di cui all'articolo 7. f) ulteriori incrementi della misura dei compensi di cui all'articolo 7 del presente decreto; g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative; h) ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni normative. 7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si applicano al personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla suddetta decorrenza e fino al perfezionamento dell'efficacia degli accordi integrativi nazionali di cui ai commi 4 e 6, continuano ad applicarsi a tale personale, relativamente agli emolumenti accessori non aventi carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, le previsioni concernenti il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 6 (Indennita' di servizio notturno). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennita' oraria di servizio notturno di L. 100. L'indennita' per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.» - Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»: «Art. 101 (Indennita' notturne e festive). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.» - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonche' nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c); b) dalle risorse gia' destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento e' ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b). 3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttivita' di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente. 4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialita'. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonche' lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennita' specialistiche in godimento nei casi di indisponibilita' dal servizio per infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attivita' di soccorso tecnico specialistico. (31) 6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.» - Per il testo dell'articolo 20, comma 9, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si veda nelle note all'articolo 7. - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»: «Art. 6 (Indennita' operativa per il soccorso esterno). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennita' operative ai fini della valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico.» - Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007 si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo degli articoli 45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 45 (Attivita' specialistiche). - 1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori. 2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'. 3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali. 4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.» «Art. 51 (Attivita' di specializzazione). - 1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attivita' istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, e' impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed e' direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtu' delle specifiche abilitazioni conseguite. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attivita' di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale. 3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.» - Si riporta il testo del comma 2, lettera d) e comma 3 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 365 recante: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68»: «2. Il fondo viene utilizzato: a) c) (omissis) d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilita'; e) (omissis) 3. Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.» - Si riporta il testo dell'articolo 13-bis del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: «Art. 13-bis (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento). - 1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative; b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista; c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche; d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici; e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007: «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente, gia' costituito da quota parte delle risorse di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni, e' incrementato dei seguenti importi: a) per l'anno 2007: euro 258.000; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: euro 5.210.000. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), con esclusione delle lettere e) ed f), come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.»