Art. 9 
 
                 Utilizzo del Fondo di produttivita' 
 
  1. A valere  sulle  risorse  del  fondo  di  produttivita'  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
novembre  2007  continuano  ad  essere  corrisposti  gli   emolumenti
accessori  previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  ivi  comprese  le
vigenti maggiorazioni orarie previste dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.  146,  e  dall'articolo
101 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio  1987,  n.
269, da erogarsi nella misura corrente. 
  2. Nell'ambito delle risorse che compongono  il  fondo  di  cui  al
comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui  all'articolo  17-bis  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e all'articolo  20,  comma
9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono destinate al finanziamento dei  compensi
di cui all'articolo  7  del  presente  decreto.  Tali  compensi  sono
altresi'  finanziati  dalla  quota  delle  risorse   destinate   alla
remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario delle unita'
di  personale  direttivo  titolare  di  posizioni  organizzative,   a
decorrere dal conferimento delle medesime. 
  3. Fino alla  decorrenza  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
medesimo  decreto,  le  suddette   disponibilita'   sono   destinate,
nell'ambito delle procedure negoziali  relative  alla  contrattazione
integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli  199  e
223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita'
di cui al successivo comma 6. 
  4. Nell'ambito delle risorse che compongono  il  fondo  di  cui  al
comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  6,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250,
puo'  essere  destinata,  mediante   appositi   accordi   integrativi
nazionali, all'incremento dei compensi di cui all'articolo  7,  comma
1,  nonche'  al  finanziamento  di  specifici  emolumenti   accessori
correlati al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita'  dei
servizi svolti dal personale dei  ruoli  direttivi  non  destinatario
delle posizioni organizzative di cui all'articolo 7. 
  5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e  le  responsabilita'
del personale  direttivo  titolare  di  posizione  organizzativa,  al
dipendente che  ha  svolto  specifici  incarichi  o  altre  attivita'
istituzionali specificamente remunerati e' corrisposta una quota  del
compenso maturato in base alla vigente disciplina, da  definirsi  con
accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50  per
cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli  oneri  a  carico
dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi  incrementa  il
fondo  di  produttivita'  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 
  6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate  alle  finalita'  di
spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per  promuovere  il
miglioramento  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali,  con  la
realizzazione di piani e  progetti  strumentali  e  di  risultato  da
definire mediante accordi  integrativi  nazionali  per  il  personale
direttivo e dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.
Nell'ambito  delle  suddette  finalita',  le  suddette  risorse  sono
utilizzate per: 
    a) remunerare il maggiore impegno operativo  nelle  attivita'  di
soccorso tecnico  urgente,  compresi  gli  interventi  connessi  alle
emergenze locali; 
    b)  sviluppare  le  attivita'  progettuali  di  studio,  ricerca,
sperimentazione e formazione; 
    c) remunerare l'esercizio di compiti  che  comportano  specifiche
responsabilita'  ovvero  assegnati   per   fronteggiare   particolari
situazioni di lavoro  anche  per  la  valorizzazione  delle  funzioni
svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali; 
    d)  incentivare  il   personale   impiegato   in   attivita'   di
specializzazione e in attivita' specialistiche di cui  agli  articoli
45 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64 per il  quale  non  sia  previsto  dalle  norme  legislative  e
contrattuali  il  riconoscimento  di   particolari   emolumenti   per
l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato; 
    e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilita' ai sensi
delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  1990,
n.  335,  ivi  compresi  quelli  svolti  dal  personale  titolare  di
posizioni organizzative di cui all'articolo 7. 
    f)  ulteriori  incrementi  della  misura  dei  compensi  di   cui
all'articolo 7 del presente decreto; 
    g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento  di  obiettivi
di  efficienza  e  di  efficacia  dei  settori  tecnico-operativo   e
tecnico-professionale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative; 
    h)  ulteriori  compensi  previsti  da   specifiche   disposizioni
normative. 
  7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si  applicano  al
personale dei ruoli a  esaurimento  dei  direttivi  speciali  di  cui
all'articolo 13-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.  Ai  sensi  di
quanto previsto  dall'articolo  17-bis,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla suddetta  decorrenza
e fino al perfezionamento dell'efficacia  degli  accordi  integrativi
nazionali di cui ai commi 4 e 6,  continuano  ad  applicarsi  a  tale
personale,  relativamente  agli  emolumenti  accessori   non   aventi
carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, le previsioni
concernenti il fondo di amministrazione di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Presidente della  Repubblica  29  novembre  2007  per  il
personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 si veda  nelle
          note all'articolo 8. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante:
          «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre
          1973, n. 734, concernente la corresponsione  di  indennita'
          di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed
          agli operai dello Stato»: 
                «Art. 6 (Indennita' di  servizio  notturno).  -  Agli
          impiegati civili, di ruolo e non di ruolo,  e  agli  operai
          dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti
          a servizi di istituto, siano  effettuate,  anche  a  turno,
          nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennita'
          oraria di servizio notturno di L. 100. 
                L'indennita' per servizio notturno compete in ragione
          delle ore di servizio  effettivamente  prestate  e  non  e'
          cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18  maggio  1987,  n.   269,
          recante:  «Norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
          dall'accordo   sindacale,   per   il   triennio    1985-87,
          riguardante il  comparto  del  personale  dipendente  dalle
          aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad  ordinamento
          autonomo»: 
                «Art. 101 (Indennita' notturne e  festive).  -  1.  A
          decorrere dal 31 dicembre 1987  la  misura  dell'indennita'
          oraria notturna e festiva spettante al personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 
                2. Al personale in turno  di  servizio  a  Capodanno,
          Pasqua, 1° Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di  cui
          al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: 
                «Art. 17-bis (Disposizioni economico-finanziarie).  -
          1.  Dalla  data  del  1°  gennaio  2018,  le  misure  dello
          stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
          fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217.  Gli  effetti  retributivi  derivanti
          dall'applicazione della predetta  tabella  C  costituiscono
          miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo
          261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
                2.  A  decorrere  dall'anno   2018,   il   fondo   di
          produttivita'  di  cui  all'articolo  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,  n.  250,  e'
          incrementato: 
                  a) dalle risorse del fondo  di  amministrazione  di
          cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale
          inquadrato alla data di  cui  al  comma  1  nei  ruoli  dei
          direttivi logistico-gestionali, dei direttivi  informatici,
          dei direttivi aggiunti che  espletano  funzioni  operative,
          nonche'  nei  ruoli  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo
          13-bis, comma 1, lettere a), b) e c); 
                  b) dalle risorse gia'  destinate  a  remunerare  il
          lavoro  straordinario   del   personale   interessato   dal
          conferimento delle  posizioni  organizzative  di  cui  agli
          articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
          n. 217; 
                  c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a  decorrere
          dall'anno 2019,  viene  destinato  al  finanziamento  della
          spesa    connessa    all'istituzione    delle     posizioni
          organizzative di cui agli articoli 199 e  223  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli  anni  2022  e
          2023 detto incremento e' ridotto  rispettivamente  di  euro
          110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono  le
          risorse di cui alla lettera b). 
                3.  A  seguito  dell'espletamento   delle   procedure
          concorsuali straordinarie previste  dall'articolo  260  del
          decreto  legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   la
          disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di
          posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto
          del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,  n.  250,
          e'  incrementata  attingendo  alle  risorse  del  fondo  di
          produttivita' di cui al comma 2, che viene  ridotto  di  un
          importo corrispondente. 
                4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3
          sono determinate  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a
          finanziare le indennita' attribuite al personale inquadrato
          nei ruoli delle specialita' aeronaviganti, nautiche  e  dei
          sommozzatori  sono  incrementate   dell'importo   di   euro
          1.200.000. Per il solo anno 2018, gli  accordi  integrativi
          nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e  230,  comma
          1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi
          accessori correlati alle suddette specialita'. A  decorrere
          dall'anno 2019,  il  procedimento  negoziale  di  cui  agli
          articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
          n. 217, definisce: 
                  a)   la   nuova   configurazione   degli   istituti
          retributivi volta a  valorizzare  l'impiego  operativo,  la
          qualificazione e l'esperienza specifica acquisita,  nonche'
          lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilita'; 
                  b) la previsione di benefici economici  finalizzati
          al  mantenimento   delle   indennita'   specialistiche   in
          godimento nei casi di  indisponibilita'  dal  servizio  per
          infermita', temporanea o permanente, dipendente da causa di
          servizio e nei casi  di  decadenza  del  brevetto  o  della
          licenza ovvero del titolo comunque  denominato  abilitativo
          allo  svolgimento  delle  attivita'  di  soccorso   tecnico
          specialistico. (31) 
                6. I fondi di incentivazione del personale del  Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco   sono   annualmente
          incrementati, a decorrere dall'anno  2018,  dalle  risorse,
          indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano
          a seguito dall'attuazione  degli  interventi  di  revisione
          ordinamentale di cui al presente decreto.» 
              - Per il testo dell'articolo 20, comma  9,  del  citato
          decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per il testo degli articoli 199  e  223  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n.  217  si  veda  nelle  note
          all'articolo 7. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre  2010,
          n. 250, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per  il
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»: 
                «Art.  6  (Indennita'  operativa  per   il   soccorso
          esterno). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la  quota  parte
          delle risorse di cui all'articolo 17,  comma  35-quinquies,
          del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  pari  ad
          euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttivita' per  il
          personale direttivo di cui all'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  novembre  2007  per   la
          corresponsione di specifiche indennita' operative  ai  fini
          della valorizzazione di  una  piu'  efficace  attivita'  di
          soccorso pubblico.» 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2007 si veda  nelle
          note all'articolo 8. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  45  e  51  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2012,
          n.  64,  recante:  «Regolamento  di  servizio   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  140
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: 
                «Art.  45  (Attivita'  specialistiche).  -  1.   Fino
          all'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dal   comma   1
          dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217, costituiscono specialita' del Corpo  nazionale,  in
          relazione   al   particolare    impiego    del    personale
          specificamente preparato, le attivita' di soccorso  tecnico
          specialistico espletate da: 
                  a) elicotteristi e piloti d'aereo; 
                  b) sommozzatori; 
                  c) nautici; 
                  d) radioriparatori. 
                2. Al personale di cui al comma  1,  in  possesso  di
          brevetto o certificazione  rilasciata  dal  Dipartimento  a
          seguito   del   superamento   di   corso   di    formazione
          specialistica, e' rilasciato  il  libretto  individuale  di
          specialita'. 
                3.   L'esercizio   delle   funzioni    specialistiche
          determina il riconoscimento di specifiche indennita'  sulla
          base  di  quanto  previsto  dalle   norme   legislative   e
          contrattuali. 
                4.  Il  personale  specialista   e'   assegnato   dal
          Dipartimento,  per  il  tramite  del   competente   comando
          provinciale,  ai   nuclei   specialistici   relativi   alla
          specialita' posseduta.» 
                «Art. 51 (Attivita' di  specializzazione).  -  1.  Il
          personale del Corpo nazionale, oltre a  svolgere  tutte  le
          attivita'  istituzionali   connesse   alla   qualifica   di
          appartenenza, e' impiegato in interventi che richiedono una
          particolare specializzazione, sulla  base  delle  direttive
          dell'Amministrazione ed e' direttamente responsabile  delle
          manovre effettuate in virtu' delle specifiche  abilitazioni
          conseguite. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate  le  attivita'  di  specializzazione  che,   in
          relazione     alle     peculiari     esigenze     operative
          dell'Amministrazione  e  per  assicurare  l'attuazione   di
          interventi, richiedono  particolari  tecniche  e  procedure
          operative, svolte dal Corpo nazionale. 
                3.  La  presenza  in  turno  per  l'esercizio   delle
          funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina
          il riconoscimento  di  strumenti  incentivanti  sulla  base
          delle disposizioni vigenti.» 
              - Si riporta il testo del comma 2, lettera d) e comma 3
          dell'articolo  65  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 4 agosto 1990, n. 365 recante: "Regolamento  per
          il recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina
          prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990  concernente  il
          personale   del   comparto   delle    aziende    e    delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
          all'art. 5, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68»: 
                «2. Il fondo viene utilizzato: 
                  a) c) (omissis) 
                  d) per compensare  la  partecipazione  a  turni  di
          reperibilita'; 
                  e) (omissis) 
                3. Le modalita' e  i  criteri  di  utilizzazione  del
          fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono  definite  in
          sede di contrattazione decentrata nazionale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13-bis  del  citato
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: 
                «Art.  13-bis  (Istituzione  di  ulteriori  ruoli  ad
          esaurimento). - 1. In relazione alla soppressione di  ruoli
          e qualifiche del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco disposta nel  presente  decreto,  fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 13, sono istituiti i seguenti
          ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in  servizio
          alla data di entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali  che
          espletano funzioni operative; 
                  b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali  del
          personale specialista; 
                  c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali  del
          personale  tecnico-professionale   che   espleta   funzioni
          logistico-gestionali e informatiche; 
                  d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi
          e dei dirigenti medici; 
                  e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi
          e dei dirigenti ginnico-sportivi.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007: 
                «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1. Il Fondo  di
          amministrazione  per  il  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente, gia' costituito da quota parte delle risorse  di
          cui all'art.  47  del  CCNL  24  maggio  2000  (quadriennio
          normativo 1998-2001 e biennio  economico  1998-1999),  come
          integrato da quota parte di quelle di cui all'art.  25  del
          CCNL  26  maggio  2004  (biennio  economico  2002-2003)   e
          dall'art. 5 del CCNL 7  dicembre  2005  (biennio  economico
          2004-2005), relativi al personale  dei  vigili  del  fuoco,
          nonche'  da  quota  parte  delle  risorse  per  particolari
          servizi  resi,  determinate  sulla   base   delle   vigenti
          disposizioni, e' incrementato dei seguenti importi: 
                  a) per l'anno 2007: euro 258.000; 
                  b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere  dal
          2008: euro 5.210.000. 
                2. Gli importi di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
          precedente comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e
          l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007
          non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
                3. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito  con  le
          modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio
          2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e  biennio  economico
          1998-1999), con esclusione delle lettere  e)  ed  f),  come
          integrato dall'art. 26 del CCNL  26  maggio  2004  (biennio
          economico  2002-2003),  in  sede  di  accordo   integrativo
          nazionale previsto dall'art. 38 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217,  ed  in  quanto  compatibile  con  il
          medesimo decreto legislativo. 
                4.   Le   risorse   assegnate   e   non    utilizzate
          nell'esercizio  di  competenza  sono  conservate   per   le
          medesime esigenze, nell'anno successivo.»