Art. 22 
 
                                Mensa 
 
  1. Per il personale impiegato in turnazioni di  almeno  dodici  ore
continuative l'orario di lavoro  e'  comprensivo  del  tempo  per  la
consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti  dei
servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale  sono,  di
norma, fruiti gratuitamente  presso  la  mensa  di  servizio;  previa
concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni
regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della  mensa.
Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel  buono  pasto,
dovranno essere assicurate opportune modalita'  di  distribuzione  al
fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi. 
  2. Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei
ore continuative di lavoro, e'  tenuto  ad  osservare  una  pausa  di
durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale,  qualora
effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario,  autorizzato,
di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha  diritto
al servizio di mensa versando un contributo pari al venti  per  cento
del costo del pasto; laddove non e' presente la mensa di servizio, il
predetto personale ha diritto  ai  servizi  sostitutivi  della  mensa
corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il  personale  che
effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al  servizio  di  mensa
gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio  di  mensa,  ai
servizi sostitutivi della mensa. Il personale il cui orario di lavoro
per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre sei  ore  rispetto
alla  normale  turnazione  di  dodici  ore,  ha  diritto   a   fruire
gratuitamente  della  consumazione  di  un  secondo   pasto   o,   in
alternativa, al buono pasto. 
  3. Il personale impegnato in corsi di  formazione  e  aggiornamento
professionale di durata giornaliera non inferiore alle  otto  ore  ha
diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile,
ovvero dei servizi sostitutivi della mensa. 
  4.  Nel  rispetto  delle  turnazioni  di  servizio,  al   personale
impiegato in eventi calamitosi e'  garantito  il  servizio  di  mensa
gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della  mensa,
senza decurtazione dei trenta minuti di  pausa,  qualora  ricorra  la
necessita' di continuita' del servizio.