Art. 27 
 
                        Assenze per malattia 
 
  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere,  previo  parere  del
medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale
e secondo le procedure  di  cui  al  comma  2,  l'accertamento  della
idoneita'  psicofisica  del  dipendente,  in  caso  di  disturbi  del
comportamento gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in  presenza  di
condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere  l'inidoneita'
permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di
rendere la prestazione.»; 
    b) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) intera retribuzione fissa e continuativa,  per  i  primi  9
mesi di assenza, con  esclusione  di  qualsiasi  compenso  accessorio
comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      7.  «In  caso  di  patologie  gravi  che   richiedano   terapie
salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad
esse assimilabili, ai fini del presente articolo,  sono  esclusi  dal
computo dei giorni di assenza  per  malattia  i  relativi  giorni  di
ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni  di  assenza
dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche,
esami diagnostici e follow up  specialistico.  In  tali  giornate  il
dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla  lettera
a) del comma 6. L'attestazione della  sussistenza  delle  particolari
patologie richiedenti le terapie  salvavita  deve  essere  rilasciata
dalle competenti  strutture  medico-legali  delle  Aziende  sanitarie
locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture
con competenze mediche  delle  pubbliche  amministrazioni.  Rientrano
nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza  dovuti
agli  effetti   collaterali   delle   citate   terapie,   comportanti
incapacita' lavorativa. I giorni di assenza  dovuti  alle  terapie  e
agli effetti collaterali delle stesse  sono  debitamente  certificati
dalla struttura medica  convenzionata  ove  e'  stata  effettuata  la
terapia  o  dall'organo  medico  competente.  La  procedura  per   il
riconoscimento della grave patologia e' attivata  dal  dipendente  e,
dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni
di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica
alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita  intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione  definitiva  dell'accordo
triennale recepito dal presente decreto.»; 
    d) al comma 8 le parole «decreto legislativo  n.  834/1981»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834»; 
    e) al comma 12, al primo periodo, dopo  le  parole  «raccomandata
con avviso di ricevimento»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «o
mediante  strumento  telematico,  idoneo  a  garantire  la   certezza
dell'invio»; 
    f) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. L'Amministrazione
dispone  il  controllo  della  malattia  ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge attraverso l'ente competente.»; 
    g) al comma 15, le parole «anche se domenicale o  festivo,  dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19» sono sostituite  dalle
seguenti: «anche nei giorni non lavorativi  e  festivi,  nelle  fasce
orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro  per  la
pubblica amministrazione ai  sensi  dell'articolo  55-septies,  comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 15. (Assenze per malattia). -  1.  In  caso  di
          assenza per malattia e per  infortunio  non  dipendente  da
          causa  di  servizio,  il   dipendente   ha   diritto   alla
          conservazione del posto per un periodo  di  diciotto  mesi,
          durante il quale gli  verra'  corrisposta  la  retribuzione
          prevista al comma 6.  Ai  fini  del  computo  del  predetto
          periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo
          verificatesi nei 3 anni precedenti  l'episodio  morboso  in
          corso. 
                2. Superato tale periodo, al dipendente che ne  abbia
          fatto   richiesta   puo'   essere   concesso,    in    casi
          particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a
          18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione.  In
          tale  ipotesi,   qualora   l'amministrazione   ritenga   di
          accogliere la richiesta del dipendente, prima di  concedere
          l'ulteriore periodo, procedera' con le  modalita'  previste
          dalle   disposizioni    vigenti,    anche    regolamentari,
          all'accertamento delle sue condizioni di  salute  anche  al
          fine di stabilire la  sussistenza  di  eventuali  cause  di
          assoluta  e  permanente  inidoneita'  fisica   a   svolgere
          qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e'  effettuato
          mediante  visita   medico-collegiale   durante   la   quale
          l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di
          fiducia. 
                3. Superati i  periodi  di  conservazione  del  posto
          previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso  che,  a  seguito
          dell'accertamento   previsto   nello   stesso   comma   sia
          dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere  qualsiasi
          proficuo lavoro, l'Amministrazione puo', salvo  particolari
          esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 
                3-bis.  L'Amministrazione  puo'  richiedere,   previo
          parere del medico responsabile  della  struttura  sanitaria
          centrale o territoriale e secondo le procedure  di  cui  al
          comma 2, l'accertamento  della  idoneita'  psicofisica  del
          dipendente, in caso di disturbi  del  comportamento  gravi,
          evidenti  e  ripetuti  oppure  in  presenza  di  condizioni
          fisiche che facciano fondatamente  presumere  l'inidoneita'
          permanente  assoluta  o   relativa   al   servizio   oppure
          l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
                4. I periodi di assenza per  malattia,  salvo  quelli
          previsti  dal  comma   2   del   presente   articolo,   non
          interrompono la maturazione dell'anzianita' di  servizio  a
          tutti gli effetti. 
                5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di  legge
          a  tutela  degli  affetti  da  Tbc  ed  altre   particolari
          malattie. 
                6. Il trattamento economico spettante  al  dipendente
          che si assenti per malattia e' il seguente: 
                  a) intera retribuzione fissa e continuativa, per  i
          primi 9  mesi  di  assenza,  con  esclusione  di  qualsiasi
          compenso  accessorio  comunque  denominato  collegato  alla
          presenza in servizio; 
                  b) 90% della retribuzione di cui  alla  lettera  a)
          per i successivi 3 mesi di assenza; 
                  c) 50% della retribuzione di cui  alla  lettera  a)
          per gli ulteriori 6 mesi del periodo di  conservazione  del
          posto previsto nel comma 1; 
                  d) i periodi di assenza previsti dal  comma  2  non
          sono retribuiti. 
                7. In caso di patologie gravi che richiedano  terapie
          salvavita, come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia
          ed  altre  ad  esse  assimilabili,  ai  fini  del  presente
          articolo, sono esclusi dal computo dei  giorni  di  assenza
          per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
          day-hospital,  nonche'   i   giorni   di   assenza   dovuti
          all'effettuazione    delle    citate    terapie,     visite
          specialistiche,   esami    diagnostici    e    follow    up
          specialistico. In tali giornate il  dipendente  ha  diritto
          all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma
          6.  L'attestazione  della  sussistenza  delle   particolari
          patologie richiedenti  le  terapie  salvavita  deve  essere
          rilasciata dalle competenti strutture  medico-legali  delle
          Aziende sanitarie locali o dagli enti  accreditati  o,  nei
          casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle
          pubbliche amministrazioni. Rientrano nella  disciplina  del
          presente comma  anche  i  giorni  di  assenza  dovuti  agli
          effetti  collaterali  delle  citate  terapie,   comportanti
          incapacita' lavorativa. I giorni  di  assenza  dovuti  alle
          terapie  e  agli  effetti  collaterali  delle  stesse  sono
          debitamente    certificati    dalla    struttura     medica
          convenzionata  ove  e'  stata  effettuata  la   terapia   o
          dall'organo  medico  competente.  La   procedura   per   il
          riconoscimento  della  grave  patologia  e'  attivata   dal
          dipendente e, dalla data del riconoscimento  della  stessa,
          decorrono le disposizioni di  cui  al  presente  comma.  La
          disciplina del presente comma si applica alle  assenze  per
          l'effettuazione   delle   terapie   salvavita   intervenute
          successivamente  alla  data  di  sottoscrizione  definitiva
          dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 
                8. La disciplina di cui al  comma  7  si  applica  ai
          mutilati o invalidi  di  guerra  o  per  servizio,  la  cui
          menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I  alla  V
          della Tabella A, di cui al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre  1981,  n.  834,  per  i  giorni  di
          eventuali cure termali, la  cui  necessita',  relativamente
          alla gravita' dello stato di invalidita',  sia  debitamente
          documentata. 
                9. Per agevolare il  soddisfacimento  di  particolari
          esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui
          al   comma   7,   l'Amministrazione   favorisce   un'idonea
          articolazione  dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  dei
          soggetti interessati. 
                10. Nel caso  di  malattia  insorta  nell'arco  della
          giornata lavorativa durante l'orario di  servizio,  qualora
          il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata
          non sara' considerata assenza per malattia se  la  relativa
          certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a
          quello  della  parziale  prestazione  lavorativa.  In  tale
          ipotesi,  il  dipendente,   ai   fini   del   completamento
          dell'orario, recuperera' le ore non lavorate  concordandone
          i tempi e le modalita' con il  dirigente,  anche  ai  sensi
          dell'art.  27.  Nel  caso  in  cui  il  certificato  medico
          coincida  con  la  giornata  della   parziale   prestazione
          lavorativa,  la  stessa  sara'  considerata   assenza   per
          malattia e il dipendente potra' invece  utilizzare  le  ore
          lavorate come riposo compensativo di pari entita'. 
                11. L'assenza per  malattia  deve  essere  comunicata
          all'ufficio  di  appartenenza  tempestivamente  e  comunque
          all'inizio dell'orario di  lavoro  del  giorno  in  cui  si
          verifica,  anche  nel  caso   di   eventuale   prosecuzione
          dell'assenza, salvo giustificato impedimento. 
                12. Il dipendente e' tenuto a recapitare o spedire  a
          mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  o  mediante
          strumento  telematico,  idoneo  a  garantire  la   certezza
          dell'invio  il  certificato   medico   di   giustificazione
          dell'assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i
          due giorni successivi  all'inizio  della  malattia  o  alla
          eventuale prosecuzione della stessa. Qualora  tale  termine
          scada in giorno festivo esso e' prorogato al  primo  giorno
          lavorativo successivo. 
                13.  L'Amministrazione  dispone  il  controllo  della
          malattia ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge
          attraverso l'ente competente. 
                14.   Il   dipendente,    che    durante    l'assenza
          eventualmente  dimori  in  luogo  diverso  da   quello   di
          residenza, deve darne tempestiva comunicazione,  precisando
          l'indirizzo dove puo' essere reperito. 
                15.  Il  dipendente  assente  per  malattia,  pur  in
          presenza di espressa autorizzazione del medico  curante  ad
          uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio  comunicato
          all'amministrazione, in ciascun giorno,  anche  nei  giorni
          non  lavorativi  e   festivi,   nelle   fasce   orarie   di
          reperibilita' determinate con decreto del Ministro  per  la
          pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies,
          comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 
                16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante
          le fasce di reperibilita', dall'indirizzo  comunicato,  per
          visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici  o
          per  altri  giustificati  motivi,  che  devono  essere,   a
          richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a  darne   preventiva
          comunicazione all'amministrazione,  eccezion  fatta  per  i
          casi di obiettivo e giustificato impedimento. 
                17. I controlli di malattia non sono estensibili alle
          assenze dal servizio della madre o del padre  per  malattia
          del proprio bambino. 
                18.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  derivante   da
          infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilita' di
          terzi,  il  dipendente  e'  tenuto  a  darne  comunicazione
          all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare  dal
          terzo responsabile  le  retribuzioni  da  essa  corrisposte
          durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere
          a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.»