Art. 27 Assenze per malattia 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione.»; b) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 7. «In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.»; d) al comma 8 le parole «decreto legislativo n. 834/1981» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; e) al comma 12, al primo periodo, dopo le parole «raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; f) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente.»; g) al comma 15, le parole «anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19» sono sostituite dalle seguenti: «anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 15. (Assenze per malattia). - 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia. 3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione puo', salvo particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 3-bis. L'Amministrazione puo' richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione. 4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari malattie. 6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia e' il seguente: a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessita', relativamente alla gravita' dello stato di invalidita', sia debitamente documentata. 9. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7, l'Amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 10. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sara' considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recuperera' le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita' con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 27. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sara' considerata assenza per malattia e il dipendente potra' invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entita'. 11. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento. 12. Il dipendente e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio il certificato medico di giustificazione dell'assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente. 14. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilita' determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 17. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 18. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente e' tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.»