Art. 45 Permessi sindacali retribuiti 1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «collocato in distacco» sono inserite le parole «a tempo pieno»; b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; c) al comma 3, il numero «35» e' sostituito dal numero «137».
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificato dal presente decreto: «Art. 40. (Permessi sindacali retribuiti). - 1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 2 dell'articolo 38, non collocato in distacco a tempo pieno ai sensi del medesimo articolo 38, puo' fruire di permessi sindacali retribuiti con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e' determinato in 24.585 ore. 3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuano, qualora non piu' rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dovra' essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.