Art. 45 
 
                    Permessi sindacali retribuiti 
 
  1. All'articolo 40 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole  «collocato  in  distacco»  sono
inserite le parole «a tempo pieno»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al comma 3, il numero «35» e' sostituito dal numero «137». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 40. (Permessi sindacali retribuiti). -  1.  Per
          l'espletamento  del  proprio  mandato,  il  personale   non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
          ricopre la carica  di  dirigente  sindacale  in  seno  agli
          organismi   direttivi   delle   organizzazioni    sindacali
          rappresentative di cui al comma  2  dell'articolo  38,  non
          collocato in distacco a tempo pieno ai sensi  del  medesimo
          articolo 38, puo' fruire di permessi  sindacali  retribuiti
          con le modalita'  e  nei  limiti  di  quanto  previsto  dal
          presente articolo. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il limite massimo del monte ore annuo dei
          permessi sindacali retribuiti autorizzabili  a  favore  del
          medesimo personale e' determinato in 24.585 ore. 
                3. Le organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul
          piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  continuano,
          qualora non piu' rappresentative,  a  fruire  dei  permessi
          sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per  le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          concernente l'individuazione  della  delegazione  sindacale
          trattante,  ai  sensi   dell'articolo   137   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale  ipotesi,  ove
          risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in  misura
          superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile dovra' essere restituito il corrispettivo  economico
          delle ore di permesso non spettanti.