Art. 46 
 
                  Adempimenti dell'Amministrazione 
 
  1. All'articolo 41 del decreto del Presidente  della  Repubblica  7
maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, i numeri «35» sono sostituiti  dai  numeri  «137»;
dopo l'ottavo periodo e' inserito il  seguente:  «Nei  soli  limitati
casi in cui la lavorazione delle  buste  paga  relative  al  mese  di
gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla
busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta  paga
risultino, per  le  nuove  deleghe  rilasciate  a  dicembre,  sia  la
trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di
febbraio»; al nono periodo le seguenti parole «e, quindi,  anche  per
quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al  31  dicembre
2007,» sono soppresse; 
    b) al comma 2,  le  parole  «31  maggio»  sono  sostituite  dalle
seguenti «31 marzo»; 
    c) al comma 3,  le  parole  «31  maggio»  sono  sostituite  dalle
seguenti «31 marzo»;  in  fine,  le  parole  «Il  Dipartimento  della
funzione pubblica  verifica  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dal
presente decreto» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco»,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 41. (Adempimenti dell'Amministrazione). - 1. Il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile procede all'accertamento delle  deleghe
          per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di  cui
          agli articoli 137 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
          n. 217, 38, comma 2, e 40, comma 5, del  presente  decreto,
          nelle more della elezione dell'organismo di  rappresentanza
          per il personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei  vigili  del  fuoco,  previsto  dal  medesimo
          articolo 137. A tale scopo vengono presi in  considerazione
          i dati associativi  relativi  alle  associazioni  sindacali
          risultanti nel repertorio  delle  organizzazioni  sindacali
          esponenziali degli interessi del personale non direttivo  e
          non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  con
          rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al  31
          gennaio  dello  stesso  anno  in  cui   si   procede   alla
          rilevazione. Ai fini della consistenza associativa  vengono
          conteggiate esclusivamente le  deleghe  per  un  contributo
          sindacale non inferiore  allo  0,50%  dello  stipendio.  Ai
          sensi del combinato disposto di cui  all'articolo  137  del
          decreto  legislativo   13   ottobre   2005,   n.   217,   e
          dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, il dato  associativo  e'  espresso  dalla  percentuale
          delle deleghe per il versamento  dei  contributi  sindacali
          rispetto al totale  delle  deleghe  rilasciate  nell'ambito
          considerato.  A  tale  fine,  non  conta  il   numero   dei
          lavoratori  associati  al  sindacato  ma  il  numero  delle
          trattenute  per  i  contributi   sindacali   effettivamente
          operate in busta paga tramite delega di cui e' titolare  il
          soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo  e'
          rilevato direttamente dalla busta paga del citato personale
          non direttivo e non dirigente, in quanto solo a fronte  del
          contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine  di
          contare anche le deleghe rilasciate nel  mese  di  dicembre
          dell'anno di  riferimento  della  rilevazione,  la  lettura
          viene effettuata dalla  busta  paga  del  mese  di  gennaio
          immediatamente successivo, in quanto, solo  in  essa,  sono
          rilevabili  tutte  le  deleghe  attive   rilasciate   entro
          l'ultimo giorno del  mese  di  dicembre,  stante  l'obbligo
          dell'Amministrazione  di  procedere  alla  trattenuta   del
          contributo sindacale dal mese immediatamente  successivo  a
          quello del rilascio della delega. Nei soli limitati casi in
          cui la lavorazione delle buste paga  relative  al  mese  di
          gennaio si chiuda prima del  31  dicembre,  la  rilevazione
          avviene sulla busta paga del mese di febbraio a  condizione
          che in detta busta paga risultino,  per  le  nuove  deleghe
          rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita  al  mese
          di gennaio che quella riferita al mese  di  febbraio.  Tale
          modalita',  valida  per  tutte  le  rilevazioni  evita   di
          considerare,  ai  fini  della  rappresentativita',  deleghe
          fittizie e cioe' quelle che, eventualmente  rilasciate  dai
          lavoratori negli ultimi  giorni  utili  di  dicembre,  sono
          revocate nei primi giorni del successivo mese  di  gennaio,
          sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva.
          L'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla tempestiva
          e corretta trattenuta del  contributo  sindacale  comporta,
          ovviamente, la responsabilita' del dirigente competente. Il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni
          sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e
          le incontra  per  la  certificazione  dei  dati  e  per  la
          sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero
          essere riscontrati errori od omissioni in base ai  dati  in
          proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono  a
          documentare  le  richieste  di  rettifica  in  un  apposito
          incontro con il predetto Dipartimento dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa civile, nel corso  del
          quale si procede all'esame della documentazione  presentata
          ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione
          nel  caso  di  riscontro  positivo  della   richiesta.   Il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile invia, entro il  31  marzo  di  ciascun
          anno, i dati  complessivi  relativi  alle  deleghe  per  la
          riscossione del contributo sindacale  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica, utilizzando modelli e  procedure  informatizzate,
          eventualmente predisposti dal medesimo  Dipartimento  della
          funzione pubblica. 
                2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile, utilizzando  modelli  di  rilevazione  e  procedure
          informatizzate predisposti dalla Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  e'
          tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica
          gli elenchi  nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  per
          sindacato, del personale  che  ha  fruito  di  distacchi  e
          aspettative sindacali nell'anno precedente. 
                3. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
          il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
          e della difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure
          informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuto a comunicare
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica gli elenchi  nominativi,  suddivisi
          per qualifica e sindacato, del personale dipendente che  ha
          fruito dei permessi  sindacali  nell'anno  precedente,  con
          l'indicazione per ciascun nominativo della data in  cui  e'
          stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate. 
                4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          ispezioni nei confronti del  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso
          in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati
          nei  commi  1,  2  e  3  e  puo'  fissare  un  termine  per
          l'adempimento.   In   caso   di   ulteriore   inerzia,   il
          Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori
          assensi preventivi richiesti dal  Dipartimento  dei  vigili
          del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  ai
          sensi dell'articolo 38, comma 3, e dell'articolo 39,  comma
          2. Dell'inadempimento risponde,  comunque,  il  funzionario
          responsabile  del   procedimento   appositamente   nominato
          dall'Amministrazione competente, ai  sensi  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. 
                5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
          2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e  per  sesso,
          sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento della funzione  pubblica  in  allegato  alla
          relazione    annuale    sullo    stato    della    Pubblica
          amministrazione,  da  presentare  al  Parlamento  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
                6.  I   dirigenti   che   dispongono   o   consentono
          l'utilizzazione  di  distacchi,  aspettative   e   permessi
          sindacali  in  violazione  della  normativa  vigente   sono
          responsabili personalmente.»