Art. 48 
 
                           Disapplicazioni 
 
  1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma  1,  del  presente
decreto  sono  disapplicate  le  disposizioni  di  cui  ai   seguenti
articoli: 
    articolo 50 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto Aziende e Amministrazioni  autonome  dello  Stato  1998-2001
sottoscritto in data 24 maggio 2000; 
    articolo 11  del  contratto  collettivo  nazionale  del  comparto
Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto  in  data
24 aprile 2002, integrativo del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni  autonome  dello  Stato
1998-2001 del 24 maggio 2000; 
    articoli 33, 37, 38  e  39  del  contratto  collettivo  nazionale
integrativo di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome
dello Stato sottoscritto in data  30  luglio  2002,  integrativo  del
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  del  comparto  Aziende  e
Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; 
    articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio
2008. 
  2. Sono, altresi', disapplicate le  disposizioni  contrattuali  non
compatibili con il presente decreto e  con  le  vigenti  disposizioni
regolamentari. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008,   recante
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco»: 
                «Art. 42. (Norma di rinvio). - 1.  Il  sistema  delle
          relazioni sindacali e dei diritti sindacali, per quanto non
          disciplinato  dal  presente  decreto,  continua  ad  essere
          regolato dai precedenti  accordi  nazionali  quadro  e  dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.»