Art. 48 Disapplicazioni 1. Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli: articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000; articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; articoli 33, 37, 38 e 39 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000; articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008. 2. Sono, altresi', disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari.
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»: «Art. 42. (Norma di rinvio). - 1. Il sistema delle relazioni sindacali e dei diritti sindacali, per quanto non disciplinato dal presente decreto, continua ad essere regolato dai precedenti accordi nazionali quadro e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.»