Art. 8 
 
                  Indennita' di servizio operativo 
 
  1. Al fine  di  strutturare  con  criteri  maggiormente  funzionali
all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti  accessori,
erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale
non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco appartenente ai  ruoli  operativi,  specialistici  e  ai  ruoli
speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre
2021 e a valere dal 2022 e'  riconosciuta  l'indennita'  di  servizio
operativo. 
  2. L'indennita' di servizio operativo e' attribuita al personale di
cui  al  comma  1  che  effettua  turnazioni  o  orario  giornaliero,
assegnato a funzioni correlate all'attivita'  operativa  di  soccorso
nonche' ad altri servizi operativi di istituto. 
  3.  L'indennita'  di  servizio  operativo  sostituisce  i  seguenti
istituti   retributivi   accessori   che   vengono    contestualmente
disapplicati per il personale di cui al comma 1: 
    a) compenso di produttivita' giornaliera di  cui  all'articolo  3
dell'accordo  stralcio  del  8  maggio  2008  per  il  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    b)  indennita'  operativa  per  il  soccorso   esterno   di   cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 2010, n. 251. 
  4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' stabilita con  le
seguenti modalita': 
    a) personale che effettua turnazioni di dodici  ore  assegnato  a
funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso, ivi  compreso
il personale specialista: euro 8,50 a turno; 
    b) personale che effettua turnazioni di dodici ore  assegnato  ad
altri servizi operativi di istituto: euro 2,00 a turno; 
    c) personale che effettua orario  giornaliero  nella  misura  che
segue: 
      euro 1,00 a giornata, in caso di settimana  lavorativa  di  sei
giorni; 
      euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque
giorni. 
  5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennita' di cui  al
comma 1 sono stabilite: 
    a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e  per
ciascuna ora tra le 22 e le 6; 
    b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua,
Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara, e per  ciascuna
ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 
  6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere  dal  2022,  per  le
attivita' svolte dal personale di cui al comma 2, e' riconosciuta, in
ragione della qualifica di  appartenenza  e  del  connesso  grado  di
responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente
articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di
euro 881.098 annui: 
    euro 1,00 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale  e  di  vigile  del
fuoco coordinatore  che  effettua  la  settimana  lavorativa  di  sei
giorni; 
    euro 1,20 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale  e  di  vigile  del
fuoco coordinatore che effettua la  settimana  lavorativa  di  cinque
giorni; 
    euro 2,00 a turno  di  servizio,  in  favore  del  personale  con
qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale  e  di
vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore; 
    euro 1,15 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
vigile del fuoco coordinatore con  scatto  convenzionale  e  di  capo
squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; 
    euro 1,40 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
vigile del fuoco coordinatore con  scatto  convenzionale  e  di  capo
squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; 
    euro 2,30 a turno  di  servizio,  in  favore  del  personale  con
qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e
di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore; 
    euro 1,30 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
capo squadra esperto di capo reparto, di  capo  reparto  esperto  con
scatto convenzionale e di ispettore antincendi  di  cui  all'articolo
19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; 
    euro 1,55 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
capo squadra esperto di capo reparto, di  capo  reparto  esperto  con
scatto convenzionale e di ispettore antincendi  di  cui  all'articolo
19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.
217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; 
    euro 2,60 a turno  di  servizio,  in  favore  del  personale  con
qualifica di capo squadra esperto di capo reparto,  di  capo  reparto
esperto con scatto convenzionale e di  ispettore  antincendi  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore; 
    euro 1,35 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
ispettore antincendi esperto e di ispettore  antincendi  esperto  con
scatto convenzionale che effettua  la  settimana  lavorativa  di  sei
giorni; 
    euro 1,60 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
ispettore antincendi esperto e di ispettore  antincendi  esperto  con
scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa  di  cinque
giorni; 
    euro 2,70 a turno  di  servizio,  in  favore  del  personale  con
qualifica di ispettore antincendi esperto e di  ispettore  antincendi
esperto con scatto convenzionale che effettua  turnazioni  di  dodici
ore; 
    euro 1,40 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
ispettore  antincendi  coordinatore   e   di   ispettore   antincendi
coordinatore con  scatto  convenzionale  che  effettua  la  settimana
lavorativa di sei giorni; 
    euro 1,70 al giorno, in favore del  personale  con  qualifica  di
ispettore  antincendi  coordinatore   e   di   ispettore   antincendi
coordinatore con  scatto  convenzionale  che  effettua  la  settimana
lavorativa di cinque giorni; 
    euro 2,80 a turno  di  servizio,  in  favore  del  personale  con
qualifica  di  ispettore  antincendi  coordinatore  e  di   ispettore
antincendi  coordinatore  con  scatto  convenzionale   che   effettua
turnazioni di dodici ore. 
  7. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  possono  essere  destinate
nell'ambito degli accordi integrativi  nazionali  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad
incrementare le misure di cui alle lettere a) e b)  del  comma  5,  a
decorrere dall'anno 2022. 
  8. L'indennita' di servizio operativo  non  e'  cumulabile  con  le
indennita' di cui agli articoli 7  e  9  ed  e'  cumulabile  con  gli
emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  9. L'indennita' di cui al comma 1 compete al  personale  dichiarato
parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore
operativo, laddove ricorrano le condizioni di  cui  all'articolo  97,
comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 64. 
  10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  29
novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre  2010,  n.  251.
Limitatamente al personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati  l'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  1975,  n.  146,  e
l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio
1987, n. 269. 
  11. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di
amministrazione di cui all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 29 novembre 2007. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,  n.  251,  si
          veda nelle note all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 19, comma 1,  lettera  b),
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  si  veda
          nelle note all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 133, della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   4,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 97,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2012,
          n.  64,  recante:  «Regolamento  di  servizio   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  140
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: 
                «3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134,
          comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
          il  personale  operativo  privo   della   piena   idoneita'
          all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto
          dell'attitudine e della formazione ricevuta,  e'  impiegato
          in via prioritaria, nei servizi di  supporto  all'attivita'
          di soccorso.» 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007,  si  veda
          nelle note all'articolo 7. 
              - Per il testo  dell'articolo  7,  commi  1  e  2,  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  19  novembre
          2010, n. 251, si veda nelle note all'articolo 7. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si  veda
          nelle note all'articolo 7. 
              - Per  il  testo  dell'articolo  101  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, si veda
          nelle note all'articolo 7.