Art. 8 Indennita' di servizio operativo 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 e' riconosciuta l'indennita' di servizio operativo. 2. L'indennita' di servizio operativo e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso nonche' ad altri servizi operativi di istituto. 3. L'indennita' di servizio operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1: a) compenso di produttivita' giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) indennita' operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. 4. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' stabilita con le seguenti modalita': a) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso, ivi compreso il personale specialista: euro 8,50 a turno; b) personale che effettua turnazioni di dodici ore assegnato ad altri servizi operativi di istituto: euro 2,00 a turno; c) personale che effettua orario giornaliero nella misura che segue: euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni. 5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennita' di cui al comma 1 sono stabilite: a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6; b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara, e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 2, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 881.098 annui: euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni; euro 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni; euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore. 7. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022. 8. L'indennita' di servizio operativo non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 9 ed e' cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 9. L'indennita' di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. 10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269. 11. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note all'articolo 7. - Si riporta il testo dell'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneita' all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, e' impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attivita' di soccorso.» - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2010, n. 251, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle note all'articolo 7. - Per il testo dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, si veda nelle note all'articolo 7.