Art. 4 Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata 1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1791 e' sostituito dal seguente: «Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata). - 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, e' corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di 50 euro. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti: a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente; b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; b) l'articolo 1792 e' sostituito dal seguente: «Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attivita' giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non da' luogo a recupero ed e' compensato mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. 2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalita' previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti. 4. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste. 5. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento»; c) l'articolo 1793 e' abrogato; d) all'articolo 1798, comma 1, le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; e) all'articolo 1799: 1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale e' attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale». 2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «o in rafferma annuale» sono inserite le seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»; b) la parola: «quadriennale» e' sostituita dalla seguente: «triennale».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 1798, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). - 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1799, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 1799 (Retribuzione delle forze di completamento). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio permanente.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario). - 1. Al personale militare delle unita' navali impiegate nelle missioni internazionali, nonche' al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di missione ai sensi dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata triennale.».