Art. 4 
 
       Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1791 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1791  (Retribuzione  base   dei   volontari   in   ferma
prefissata). -  1.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  iniziale  e
raffermati, con la qualifica  di  soldato,  comune  di  2ª  classe  e
aviere, e' corrisposta una paga lorda giornaliera  determinata  nella
misura  percentuale  dell'81,50  per   cento   riferita   al   valore
giornaliero  dello  stipendio  iniziale   lordo   e   dell'indennita'
integrativa speciale costituenti la retribuzione  mensile  del  grado
iniziale dei volontari in servizio permanente. 
      2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma  1,  ai
volontari in ferma prefissata  iniziale  e  raffermati  che  prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno  mensile  di  50
euro. 
      3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti: 
        a) uno stipendio calcolato in misura pari  all'80  per  cento
del parametro stipendiale spettante al grado iniziale  dei  volontari
in servizio permanente; 
        b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati  in
misura pari all'80 per cento di quelli spettanti  al  grado  iniziale
dei volontari in servizio permanente»; 
    b) l'articolo 1792 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1792 (Retribuzione  accessoria  dei  volontari  in  ferma
prefissata). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale  e  in
rafferma,  l'impiego  oltre   le   normali   attivita'   giornaliere,
disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole  Forze
armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per  il
recupero psico-fisico, non da' luogo  a  recupero  ed  e'  compensato
mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria  pari  a  euro
100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta
nella misura di un trentesimo per ogni giorno di  corresponsione  del
compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6  della  legge
21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione  si  applica  nel  caso  di
corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. 
      2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le  eventuali
ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i
termini  e  con  le   modalita'   previsti   dai   provvedimenti   di
concertazione emanati ai sensi  del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari
al 70 per cento del compenso e  nei  limiti  previsti  per  il  grado
iniziale dei volontari  in  servizio  permanente.  Le  ore  eccedenti
l'orario di lavoro settimanale che non  sono  state  retribuite  sono
recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui  al
precedente periodo. 
      3. Ai volontari in ferma prefissata  triennale  possono  essere
attribuiti, nell'ambito delle  risorse  a  tal  fine  destinate,  che
costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia  e  di
impiego,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti  in  sede  di
concertazione, in misura pari al 70 per cento  dell'importo  previsto
per il grado di graduato e gradi corrispondenti. 
      4.  Le  indennita'  di   impiego   operativo   fondamentali   e
supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16  della
legge 23 marzo 1983,  n.  78,  ove  spettanti,  sono  corrisposte  ai
volontari in ferma prefissata iniziale e  in  rafferma  nelle  misure
fisse ivi previste. 
      5.  Le  indennita'  di   impiego   operativo   fondamentali   e
supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16  della
legge 23 marzo 1983,  n.  78,  ove  spettanti,  sono  corrisposte  ai
volontari in ferma prefissata triennale nelle  misure  ivi  previste,
calcolate sull'importo  pari  all'80  per  cento  dell'indennita'  di
impiego operativo di base spettante al grado iniziale  dei  volontari
in servizio permanente. 
      6. Ai volontari in  ferma  prefissata  spetta  l'indennita'  di
rischio prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 
      7. La fruizione della  mensa  e  degli  alloggi  collettivi  di
servizio e'  a  titolo  gratuito  per  tutti  i  volontari  in  ferma
prefissata. 
      8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di
congedamento»; 
    c) l'articolo 1793 e' abrogato; 
    d) all'articolo 1798, comma 1, le parole:  «di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento
riferita al valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale  lordo  e
dell'indennita'  integrativa  speciale  costituenti  la  retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»; 
    e) all'articolo 1799: 
      1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ai militari richiamati  provenienti  dalle  categorie
dei militari di truppa in servizio di leva, dei  volontari  in  ferma
annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale  e'
attribuito il trattamento economico dei pari  grado  appartenenti  ai
volontari  in  ferma  prefissata  iniziale.  Ai  militari  richiamati
provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e  in  ferma
prefissata triennale e  quadriennale  e'  attribuito  il  trattamento
economico  dei  pari  grado  appartenenti  ai  volontari   in   ferma
prefissata triennale». 
  2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21  luglio
2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «o  in  rafferma  annuale»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»; 
    b)  la  parola:  «quadriennale»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«triennale». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1798, comma 1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1798 (Retribuzione degli allievi  di  scuole  e
          accademie militari). -  1.  Agli  allievi  ufficiali,  agli
          allievi marescialli e agli allievi delle carriere  iniziali
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare sono attribuite  le  paghe  nette
          giornaliere nella  misura  percentuale  del  74  per  cento
          riferita al valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale
          lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
          retribuzione mensile del grado iniziale  dei  volontari  in
          servizio permanente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1799, comma 1,  del
          Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   1799    (Retribuzione    delle    forze    di
          completamento). - 1.  Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali
          delle Forze armate richiamati e' attribuito il  trattamento
          economico dei pari grado in servizio permanente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma  1,  della
          legge  21  luglio  2016,  n.  145,  recante   «Disposizioni
          concernenti la  partecipazione  dell'Italia  alle  missioni
          internazionali», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          agosto 2016, n. 178, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   6   (Compenso   forfetario   di   impiego   e
          retribuzione per lavoro straordinario). - 1.  Al  personale
          militare  delle  unita'  navali  impiegate  nelle  missioni
          internazionali, nonche' al personale militare impiegato nei
          dispositivi preposti alle funzioni operative di  comando  e
          controllo  delle  stesse  missioni,  anche  se  ubicati  in
          territorio   nazionale,   quando   non   e'   prevista   la
          corresponsione  dell'indennita'  di   missione   ai   sensi
          dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso  forfetario  di
          impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario  in
          deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti  dall'articolo
          9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  11
          settembre 2007, n. 171, e ai limiti  orari  individuali  di
          cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
          231. Il compenso forfetario di impiego  e'  corrisposto  ai
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  in  rafferma
          annuale e ai  volontari  in  ferma  prefissata  iniziale  e
          raffermati  in  misura  pari  a  quella  stabilita  per   i
          volontari in ferma prefissata triennale.».