Art. 5 
 
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico,
  avanzamento  e  trattamento  economico  dei  volontari   in   ferma
  prefissata 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2198 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  2198-bis  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma  prefissata  di
un anno o  in  rafferma). -  1.  I  bandi  per  il  reclutamento  dei
volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati  fino
al 31 dicembre 2022. 
      2. I partecipanti ai reclutamenti di cui  al  comma  1  debbono
possedere i requisiti di cui all'articolo 697. 
      3.  Le  modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in   ferma
prefissata di un anno sono  disciplinate  dal  decreto  del  Ministro
della difesa 23  aprile  2015,  recante  disposizioni  relative  alle
procedure per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata  di  1
anno (VFP1) dell'Esercito Italiano, della Marina  Militare,  compreso
il Corpo delle Capitanerie di  Porto,  e  dell'Aeronautica  Militare,
pubblicato  nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa,
dispensa n. 12 del 30 aprile 2015.  Si  applica  l'articolo  702  del
presente codice. 
      4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in
qualita' di soldato, per l'Esercito italiano, comune  di  2ª  classe,
per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare. 
      5. I volontari in ferma prefissata  di  un  anno  reclutati  ai
sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un  successivo
periodo di rafferma della durata di un anno. 
      6. I criteri e le modalita' di ammissione alla rafferma di  cui
al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28
aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale  del  Ministero  della
difesa, dispensa n. 13  del  10  maggio  2014,  come  modificato  dal
decreto del Ministro della difesa  13  luglio  2017,  pubblicato  nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del  10
agosto 2017. 
      7. La durata della ferma e della rafferma di  cui  al  presente
articolo puo' essere prolungata, con  il  consenso  dell'interessato,
per il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento  dell'iter
concorsuale  di  coloro  che  hanno   presentato   domanda   per   il
reclutamento come volontari in ferma quadriennale. 
      8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata  di
un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai  concorsi  per
il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale,  di  cui
all'articolo 700. 
      9. Ai volontari di cui al presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni del presente  codice  riferite  ai  volontari  in  ferma
prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': 
        a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli  articoli
703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis,  978,  1502,
comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1),  e  1503,  comma  2,
lettera a); 
        b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703,  1502,
comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1),  e  1503,  comma  2,
lettera b). 
      10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono  essere  modificati
con decreto del Ministro della difesa. 
      Art.  2198-ter  (Disposizioni   transitorie   in   materia   di
reclutamento e stato giuridico  dei  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale o in rafferma). - 1. I concorsi per il reclutamento  dei
volontari in ferma prefissata  quadriennale  possono  essere  banditi
fino al 31 dicembre 2024. 
      2. Possono  partecipare  ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  i
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti: 
        a) idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; 
        b) eta' non superiore a trent'anni compiuti. 
      3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al  comma  1
nonche' la possibilita' di bandire concorsi straordinari destinati ai
volontari in ferma prefissata di un anno  in  possesso  di  specifici
requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa  23
aprile  2015,  recante  disposizioni  relative  alle   modalita'   di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari  in  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano,  della  Marina
Militare,  compreso  il  Corpo  delle   Capitanerie   di   Porto,   e
dell'Aeronautica Militare,  pubblicato  nel  Giornale  ufficiale  del
Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica
l'articolo 702 del presente codice. 
      4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata  quadriennale
con il grado di caporale,  per  l'Esercito  italiano,  comune  di  1ª
classe, per la Marina militare, o aviere  scelto,  per  l'Aeronautica
militare. 
      5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono  essere
ammessi, a domanda: 
        a) a due  successivi  periodi  di  rafferma,  ciascuno  della
durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017; 
        b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli
anni 2017, 2018 e 2019; 
        c) a un  solo  periodo  di  rafferma  annuale,  se  reclutati
nell'anno 2020. 
      6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5
i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma  non
utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli  dei
volontari in servizio permanente. 
      7. Le modalita' e i criteri di ammissione alle rafferme di  cui
al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23
aprile  2015,  recante  disposizioni  relative  alle  procedure   per
l'ammissione dei volontari in ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)
dell'Esercito Italiano, della  Marina  Militare,  compreso  il  Corpo
delle  Capitanerie  di  Porto,  e  dell'Aeronautica  Militare,   alle
rafferme biennali, pubblicato nel Giornale  ufficiale  del  Ministero
della difesa, dispensa n. 12 del  30  aprile  2015.  I  volontari  in
possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al  primo  periodo
sono ammessi alla rafferma con riserva fino  alla  definizione  della
graduatoria di merito. 
      8. I volontari in rafferma conseguono il grado  di  graduato  o
corrispondente, previo giudizio di idoneita',  con  decorrenza  dalla
data di ammissione alla rafferma. 
      9. Al termine della ferma  prefissata  quadriennale  ovvero  di
ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari  giudicati
idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono
immessi nei ruoli dei volontari in  servizio  permanente  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto del Ministro della difesa  23  aprile
2015, recante disposizioni relative alle modalita' di immissione  dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma
biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso  il
Corpo delle Capitanerie di Porto,  e  dell'Aeronautica  Militare  nei
ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato  nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del  30
aprile  2015.  La  ripartizione  in  misura  percentuale  dei   posti
annualmente  disponibili  nei  ruoli  dei   volontari   in   servizio
permanente tra le categorie di volontari di cui al primo  periodo  e'
stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non  meno
del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma  prefissata
quadriennale. 
      10. I volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  reclutati
nell'anno 2021  sono  ammessi  alle  procedure  per  il  transito  in
servizio permanente al termine della ferma  quadriennale  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto di cui  al  comma  9  e,  se  idonei,
conseguono il grado di graduato o corrispondente con  decorrenza  dal
giorno  successivo   alla   data   di   completamento   della   ferma
quadriennale. 
      11. I volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  reclutati
negli anni 2022, 2023 e 2024  sono  ammessi  alle  procedure  per  il
transito in servizio permanente al termine della  ferma  quadriennale
secondo le modalita' stabilite all'articolo 704. 
      12. I volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  ovvero  in
rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi  dalle  procedure
di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente  di  cui
al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale,  nei  casi  in
cui  successivamente  sia  stata  disposta   l'archiviazione   o   il
procedimento penale si sia concluso  con  sentenza  irrevocabile  che
dichiari che il fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha
commesso o che il fatto non  costituisce  reato,  possono  presentare
domanda di  riammissione  a  tali  procedure,  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto del Ministro  della  difesa  26  ottobre  2017,
pubblicato  nel  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della   difesa,
dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta  giorni  dalla
data in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile. Resta fermo il
possesso dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  la
permanenza in servizio. 
      13. Per  i  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,  il
periodo di temporanea inidoneita' al servizio,  di  cui  all'articolo
1503, comma 2, e' computato fino  alla  misura  massima  di  diciotto
mesi. 
      14.  Per  i  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in
rafferma biennale ovvero annuale: 
        a) la durata della licenza  ordinaria,  di  cui  all'articolo
1502, comma 1, e' la seguente: 
          1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale  di
servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni; 
          2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario  settimanale  di
servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni; 
        b) il periodo di temporanea inidoneita' al servizio,  di  cui
all'articolo 1503, comma 2, e' computato fino alla misura massima  di
dodici mesi per la rafferma  biennale  ovvero  di  sei  mesi  per  la
rafferma annuale; 
        c) e' possibile fruire del congedo per la formazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e  con  le
modalita' previste dai provvedimenti  di  concertazione,  emanati  ai
sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in  materia  di
licenze straordinarie e aspettative. Il  personale  che  fruisce  del
congedo per la formazione e' posto  in  licenza  straordinaria  senza
assegni, non compresa nel limite  massimo  previsto  per  la  licenza
straordinaria,  e  il  relativo  periodo  non  e'   utile   ai   fini
dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria  e  della
determinazione della posizione previdenziale. 
      15. Ai volontari di cui al presente articolo  si  applicano  le
disposizioni del presente  codice  riferite  ai  volontari  in  ferma
prefissata senza ulteriori specificazioni, nonche': 
        a)  se  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,   gli
articoli 703, 842, commi 3  e  3-ter,  1302,  1501,  comma  1,  terzo
periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera  b),  numero
2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504; 
        b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in  rafferma
biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi  3  e  3-ter,  1501,
comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504. 
      16. I decreti di cui ai commi 3,  7,  9  e  12  possono  essere
modificati con decreto del Ministro della difesa. 
      Art. 2198-quater   (Disposizioni  transitorie  per  i  concorsi
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari  di
cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare  delle
riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  stabilite
dall'articolo 703, comma 1, entro  i  limiti  di  eta'  previsti  per
l'accesso alle predette carriere dai rispettivi  ordinamenti  vigenti
il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare
nei confronti dei volontari in rafferma biennale»; 
    b) gli articoli 2199, 2200, 2201 e 2202 sono abrogati; 
    c) l'articolo 2204 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2204 (Regime transitorio del  trattenimento  in  servizio
dei concorrenti). - 1. Fino all'anno 2024, per i volontari  in  ferma
prefissata di un anno o in rafferma  che  presentano  la  domanda  di
partecipazione  ai  concorsi  per  volontario  in  ferma   prefissata
quadriennale,  e  fino  all'anno  2026,  per  i  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla  procedura
per il transito  in  servizio  permanente,  il  periodo  di  ferma  o
rafferma puo' essere prolungato, con  il  consenso  dell'interessato,
per il  tempo  strettamente  necessario  al  completamento  dell'iter
concorsuale, nei limiti  delle  consistenze  organiche  previste  dal
decreto di cui all'articolo 2207»; 
    d) all'articolo 2204-ter: 
      1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 954, comma 1, e
2204, comma 1,» sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    e) all'articolo  2224,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «di  cui
all'articolo 954» sono soppresse; 
    f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo
2262-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  2262-ter  (Disposizioni  transitorie   in   materia   di
trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno  o
in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno  e  in
rafferma annuale: 
        a) fino al 31 dicembre 2022, e' corrisposta  una  paga  netta
giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al
valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo  e  dell'indennita'
integrativa speciale costituenti la retribuzione  mensile  del  grado
iniziale dei volontari in servizio permanente: 
          1)  pari  al  64  per  cento,  per  i  volontari  in  ferma
prefissata di un anno; 
          2) pari al 74  per  cento,  per  i  volontari  in  rafferma
annuale; 
        b)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  e'  attribuito  il
trattamento economico di cui agli articoli 1791,  comma  1,  e  1792,
comma 1; 
        c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano  servizio
nei reparti alpini; 
        d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennita'  di
impiego operativo; 
        e) durante la  licenza  straordinaria  di  convalescenza,  se
l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i  periodi  di
ricovero in luogo di cura, la paga e' dovuta in misura intera  per  i
primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il  mese  successivo
e, a decorrere dal quarto mese, non e' piu' dovuta. 
      2. Ai volontari di cui al presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni del presente codice in materia di trattamento  economico
riferite  ai  volontari   in   ferma   prefissata   senza   ulteriori
specificazioni. 
      Art.  2262-quater  (Disposizioni  transitorie  in  materia   di
trattamento economico dei volontari in ferma prefissata  quadriennale
o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale: 
        a) fino al 31 dicembre 2025: 
          1) e' corrisposta una paga  netta  giornaliera  determinata
nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore  giornaliero
dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale
costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei  volontari
in servizio permanente; 
          2) per compensare l'attivita' effettuata oltre  il  normale
orario di servizio, fatta salva la previsione di  adeguati  turni  di
riposo per il  recupero  psico-fisico  disciplinati  dalla  normativa
vigente in materia  per  le  singole  Forze  armate,  e'  corrisposta
un'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal  1°  gennaio
2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede  senza
aver fruito dei turni di  riposo  di  cui  al  primo  periodo,  ferma
restando la corresponsione dell'indennita' di cui al  medesimo  primo
periodo, l'attivita' effettuata oltre il normale orario  di  servizio
e' integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al
compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e
gradi corrispondenti; 
          3) si applica l'articolo 1792,  comma  3,  per  i  compensi
forfetari di guardia e di impiego; 
          4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per  le  indennita'
di impiego operativo; 
        b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: 
          1)  e'  attribuito  il   trattamento   economico   di   cui
all'articolo 1791, comma 3; 
          2) per compensare l'attivita' effettuata oltre  il  normale
orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2; 
          3) cessa la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  alla
lettera a), numero 2); 
          4) si applica l'articolo 1792,  comma  3,  per  i  compensi
forfetari di guardia e di impiego; 
          5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per  le  indennita'
di impiego operativo; 
        c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di  cui
all'articolo 1503, comma 6, se l'infermita' non dipende da  causa  di
servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga  di
cui alla lettera a), numero 1), ovvero il  trattamento  economico  di
cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura  intera  per  i
primi sei mesi, in misura ridotta alla meta'  per  i  successivi  tre
mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono piu' dovuti. 
      2. Ai volontari in ferma prefissata  quadriennale  in  rafferma
biennale ovvero annuale sono attribuiti il  parametro  stipendiale  e
gli assegni a carattere  fisso  e  continuativo  spettanti  al  grado
iniziale  dei  volontari  in  servizio  permanente.  Dalla  data   di
attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo  cessa
la corresponsione dell'indennita' di cui  al  comma  1,  lettera  a),
numero 2). 
      3. Ai volontari di cui al presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni del presente codice in materia di trattamento  economico
riferite  ai  volontari   in   ferma   prefissata   senza   ulteriori
specificazioni». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per   il   testo   dell'articolo   697   del   Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 3. 
              - Per   il   testo   dell'articolo   702   del   Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 3. 
              - Per   il   testo   dell'articolo   700   del   Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 3. 
              - Per il  testo  degli  articoli  703,  957,  comma  1,
          lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502,  comma  1,
          lettere a), numero 1), e b), numero 1), e  1503,  comma  2,
          lettere a) e b), del Codice dell'ordinamento  militare,  di
          cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificato dalla  presente  legge,  si  rimanda  alle  note
          dell'articolo 3. 
              - Per   il   testo   dell'articolo   704   del   Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  8
          marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per  il  sostegno
          della maternita' e della paternita', per  il  diritto  alla
          cura e alla formazione e per  il  coordinamento  dei  tempi
          delle citta'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
          2000, n. 60: 
                «Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -1.  Ferme
          restando le vigenti disposizioni relative al  diritto  allo
          studio di cui all'articolo 10 della legge 20  maggio  1970,
          n. 300,  i  dipendenti  di  datori  di  lavoro  pubblici  o
          privati, che abbiano almeno cinque anni  di  anzianita'  di
          servizio  presso  la  stessa  azienda  o   amministrazione,
          possono richiedere una sospensione del rapporto  di  lavoro
          per congedi per la formazione per un periodo non  superiore
          ad  undici  mesi,  continuativo  o  frazionato,   nell'arco
          dell'intera vita lavorativa. 
                2. Per "congedo per la formazione" si intende  quello
          finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo,  al
          conseguimento del titolo di studio di  secondo  grado,  del
          diploma universitario o di laurea, alla  partecipazione  ad
          attivita' formative diverse da quelle  poste  in  essere  o
          finanziate dal datore di lavoro. 
                3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
          dipendente conserva il posto di lavoro  e  non  ha  diritto
          alla  retribuzione.  Tale  periodo   non   e'   computabile
          nell'anzianita' di servizio e  non  e'  cumulabile  con  le
          ferie, con la malattia e con altri  congedi.  Una  grave  e
          documentata infermita', individuata sulla base dei  criteri
          stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma
          4, intervenuta durante il periodo di congedo,  di  cui  sia
          data comunicazione scritta al datore di lavoro,  da'  luogo
          ad interruzione del congedo medesimo. 
                4.  Il  datore  di  lavoro  puo'  non  accogliere  la
          richiesta  di  congedo  per  la  formazione   ovvero   puo'
          differirne l'accoglimento nel caso di  comprovate  esigenze
          organizzative.  I   contratti   collettivi   prevedono   le
          modalita' di fruizione del congedo stesso,  individuano  le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio di tale facolta'  e  fissano  i  termini  del
          preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a  trenta
          giorni. 
                5. Il  lavoratore  puo'  procedere  al  riscatto  del
          periodo di cui al presente articolo, ovvero  al  versamento
          dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri  della
          prosecuzione volontaria.». 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,
          recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo  1992,  n.
          216, in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti
          del rapporto  di  impiego  del  personale  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. 
              - Per il testo degli  articoli  703,  842,  commi  3  e
          3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502,  commi  1,
          lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3  e  4,
          lettera b), e 1504 del Codice dell'ordinamento militare, di
          cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificato dalla  presente  legge,  si  rimanda  alle  note
          dell'articolo 3. 
              - Per il testo degli articoli 842,  commi  3  e  3-ter,
          1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera
          b), e 1504 del Codice dell'ordinamento militare, di cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge, si rimanda alle note dell'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 703, comma 1,  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2204-ter del Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2204-ter  (Prolungamento   della   ferma   dei
          volontari in ferma prefissata). - 1. I volontari  in  ferma
          prefissata di un anno, che negli anni  2020,  2021  e  2022
          terminano il periodo di rafferma  ovvero  di  prolungamento
          della ferma,  possono  essere  ammessi,  nei  limiti  delle
          consistenze organiche previste a legislazione  vigente,  su
          proposta  della  Forza  armata  di  appartenenza  e  previo
          consenso degli interessati, al  prolungamento  della  ferma
          per  un  periodo  massimo  di   sei   mesi,   eventualmente
          rinnovabile solo per una volta. 
                2. abrogato.». 
              - Per  il   testo   dell'articolo   2224   del   Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 1. 
              - Per il testo degli articoli 1791 e  1792  del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 4. 
              - Per il testo dell'articolo 1503, comma 6, del  Codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, si
          rimanda alle note dell'articolo 3.