IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1008, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, il quale prevede  che  «la  gestione  e  la  valorizzazione,  in
aggiunta alle funzioni gia' esercitate in ordine agli  immobili,  dei
beni mobili, dei valori,  delle  obbligazioni,  delle  partecipazioni
societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri
valori  mobiliari,  dei  crediti  nonche'  dei  diritti  e  dei  beni
immateriali», relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito  di
eredita' vacanti di cui all'articolo 586 del codice  civile,  situati
nel territorio nazionale, sono affidate all'Agenzia del demanio; 
  Visto, altresi', il comma 1009 del citato articolo 1  della  citata
legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia, sono  determinati  i  criteri  per  l'acquisizione,  anche
mediante la predisposizione di un apposito  sistema  telematico,  dei
dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni  ereditari
vacanti nel territorio dello Stato; 
  Visto l'articolo 528, primo comma, del Regio decreto del  16  marzo
1942, n. 262, recante «Codice civile», secondo il  quale  «Quando  il
chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso  dei  beni
ereditari, il tribunale del  circondario  in  cui  si  e'  aperta  la
successione, su istanza delle persone interessate o anche  d'ufficio,
nomina un curatore dell'eredita'»; 
  Visto l'articolo 586 del codice civile, il quale stabilisce che «In
mancanza di altri successibili, l'eredita' e'  devoluta  allo  Stato.
L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non  puo'
farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari  e
dei legati oltre il valore dei beni acquistati»; 
  Visto il regio decreto del  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
«Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato»; 
  Visto il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,  n.  827,  recante
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
  Vista la legge del 31 dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'articolo 65, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  la  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,  con  il  quale
l'Agenzia  del  demanio  e'  stata  trasformata  in   ente   pubblico
economico; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso in data 27 gennaio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota prot. n. 5487 del 26 maggio 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per  l'acquisizione
dei dati e  delle  informazioni  rilevanti  per  individuare  i  beni
ereditari vacanti nel territorio  dello  Stato,  la  cui  gestione  e
valorizzazione sono affidate all'Agenzia del demanio. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  commi  1008  e
          1009, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 1007. Omissis. 
                1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai  beni
          devoluti allo Stato a seguito di eredita'  vacanti  di  cui
          all'articolo 586 del codice civile, situati nel  territorio
          nazionale, sono affidate la gestione e  la  valorizzazione,
          in aggiunta alle funzioni gia' esercitate  in  ordine  agli
          immobili, dei beni mobili, dei valori, delle  obbligazioni,
          delle  partecipazioni  societarie,  delle  quote  di  fondi
          comuni di investimento e degli altri valori mobiliari,  dei
          crediti nonche' dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini
          del funzionamento del sistema  di  gestione  l'Agenzia  del
          demanio    puo'    stipulare    convenzioni    con    altre
          amministrazioni  e  con  enti  specializzati   pubblici   e
          privati. Per assicurare lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui al presente comma le  risorse  stanziate  sul  capitolo
          3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono  incrementate,
          a decorrere dall'anno 2021, per  un  importo  pari  a  euro
          500.000,  da  utilizzare   nelle   forme   e   nei   limiti
          dell'autonomia  gestionale  propria  di  un  ente  pubblico
          economico. 
                1009. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,  sono
          determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la
          predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati
          e delle  informazioni  rilevanti  per  individuare  i  beni
          ereditari vacanti nel territorio dello Stato. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  528  e  586  del
          codice civile: 
                «Art. 528 (Nomina del curatore). - Quando il chiamato
          non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso  di  beni
          ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta
          la successione, su  istanza  delle  persone  interessate  o
          anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'. 
                Il  decreto  di  nomina  del  curatore,  a  cura  del
          cancelliere, e' pubblicato per estratto  nel  foglio  degli
          annunzi legali della  provincia  e  iscritto  nel  registro
          delle successioni.» 
                «Art. 586 (Acquisto dei beni da parte dello Stato). -
          In mancanza di altri successibili, l'eredita'  e'  devoluta
          allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di
          accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia. 
                Lo Stato non risponde  dei  debiti  ereditari  e  dei
          legati oltre il valore dei beni acquistati.». 
              - Il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante
          «Nuove disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
          sulla contabilita'  generale  dello  Stato»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. 
              - Il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  recante
          «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale  dello  Stato»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O. 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge  di
          contabilita'  e  finanza  pubblica»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  65,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'agenzia  del
          demanio e' attribuita l'amministrazione dei  beni  immobili
          dello  Stato,  con  il   compito   di   razionalizzarne   e
          valorizzarne   l'impiego,   di   sviluppare   il    sistema
          informativo  sui  beni  del  demanio  e   del   patrimonio,
          utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
          conoscitivi ed operativi, criteri di  mercato,  di  gestire
          con criteri imprenditoriali  i  programmi  di  vendita,  di
          provvista, anche mediante l'acquisizione  sul  mercato,  di
          utilizzo e di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
          tali  immobili.  All'agenzia  e'  altresi'  attribuita   la
          gestione dei beni confiscati. 
                2.  L'agenzia  puo'  stipulare  convenzioni  per   le
          gestioni dei beni  immobiliari  con  le  regioni  gli  enti
          locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi,  a  supporto
          delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
          convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
          immobiliare dell'agenzia del territorio. 
                2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un  proprio
          patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai  beni
          mobili ed immobili  strumentali  alla  sua  attivita'.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati  i  beni  che   costituiscono   il   patrimonio
          iniziale.». 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante
          «Riorganizzazione  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e delle agenzie fiscali, a  norma  dell'articolo  1
          della L. 6  luglio  2002,  n.  137»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».