Art. 3 
 
                 Beni derivanti da eredita' giacente 
 
  1. Nei casi di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo  528,
primo comma, del codice civile, la cancelleria del tribunale  che  ha
disposto la nomina del curatore, attraverso il sistema di rilevazione
dei  dati  di  cui   all'articolo   6,   comunica   all'Agenzia   del
demanio, entro dieci giorni dalla sua adozione, il  provvedimento  di
nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi  e  al  codice
fiscale del curatore e del defunto.  Con  le  medesime  modalita'  la
cancelleria del tribunale  comunica,  altresi',  entro  dieci  giorni
dalla  loro  adozione,  gli  eventuali  provvedimenti  di  revoca   e
sostituzione del curatore, nonche' la cessazione della  curatela  per
accettazione dell'eredita'. 
  2. Il curatore dell'eredita' giacente,  attraverso  il  sistema  di
rilevazione dei dati di cui all'articolo 6, trasmette, entro sei mesi
dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari  contenente  i
dati di cui al comma 4. 
  3. Nel caso  di  devoluzione  dell'eredita'  allo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 586  del  codice  civile,  entro  trenta  giorni  dalla
chiusura della procedura di eredita' giacente, il curatore  trasmette
all'Agenzia del demanio, con  le  modalita'  indicate  nel  comma  2,
l'elenco dei beni ereditari. 
  4.  L'elenco  dei  beni  ereditari  contiene  tutti  i  dati  e  le
informazioni occorrenti per individuare i beni, e in particolare: 
    a) i dati  identificativi  del  curatore  e  il  relativo  codice
fiscale; 
    b) i  dati  identificativi  del  defunto  e  il  relativo  codice
fiscale; 
    c)  il  tribunale  del  circondario  in  cui  si  e'  aperta   la
successione; 
    d) i dati identificativi dei chiamati all'eredita' e  i  relativi
codici fiscali; 
    e) i dati identificativi dei beni immobili,  delle  cose  mobili,
dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle
partecipazioni  societarie,  delle   quote   di   fondi   comuni   di
investimento  o  di  altri  valori  mobiliari,  dei  diritti  e  beni
immateriali e di  ogni  altra  attivita'  ricompresa  nella  eredita'
giacente; 
    f) gli estremi delle trascrizioni  o  iscrizioni  risultanti  dai
pubblici registri; 
    g) i crediti, l'ammontare delle somme di  danaro  ed  ogni  altra
attivita'. 
  5. L'elenco dei beni ereditari e' validamente presentato quando  il
curatore lo sottoscrive o e' identificato  o  lo  trasmette  a  norma
dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82. 
  6. La veridicita' e la completezza dei dati  e  delle  informazioni
contenute nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate dal curatore
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le dichiarazioni di cui al primo periodo  sono validamente presentate
quando il curatore le sottoscrive o e' identificato o le trasmette  a
norma dell'articolo 65, comma 1,  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  7. Nelle dichiarazioni di cui  al  comma  6  il  curatore  attesta,
altresi', di  aver  provveduto  ad  effettuare  la  ricerca  prevista
dall'articolo 155-sexies  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il riferimento al testo degli articoli 528 e 586  del
          codice civile e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  65,  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 65 (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
                  a) se sottoscritte mediante una delle forme di  cui
          all'articolo 20; 
                  b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale (SPID), la carta di  identita'  elettronica  o  la
          carta nazionale dei servizi; 
                  b-bis) ovvero formate tramite il punto  di  accesso
          telematico per i dispositivi  mobili  di  cui  all'articolo
          64-bis; 
                  c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                  c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante  o  dal
          dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in  uno
          degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter  o  6-quater
          ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
          indirizzo elettronico eletto presso un  servizio  di  posta
          elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico   di
          recapito  certificato  qualificato,   come   definito   dal
          Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in  assenza  di  un
          domicilio digitale iscritto,  la  trasmissione  costituisce
          elezione  di  domicilio   digitale   speciale,   ai   sensi
          dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti  e  le
          comunicazioni  a   cui   e'   riferita   l'istanza   o   la
          dichiarazione. Sono fatte salve le  disposizioni  normative
          che prevedono l'uso di specifici  sistemi  di  trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
                1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
                2. Le istanze e le dichiarazioni di cui  al  comma  1
          sono  equivalenti  alle  istanze   e   alle   dichiarazioni
          sottoscritte con firma autografa apposta  in  presenza  del
          dipendente addetto al procedimento. 
                4. Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: 
                  «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo  dall'articolo  155-sexies  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile: 
                «Art.  155-sexies  (Ulteriori  casi  di  applicazione
          delle disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche
          dei beni da pignorare). - Le  disposizioni  in  materia  di
          ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare  si
          applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo
          e  per  la  ricostruzione   dell'attivo   e   del   passivo
          nell'ambito di procedure  concorsuali  di  procedimenti  in
          materia di famiglia e di quelli relativi alla  gestione  di
          patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei
          crediti, il  curatore,  il  commissario  e  il  liquidatore
          giudiziale possono avvalersi  delle  medesime  disposizioni
          anche per accedere ai dati relativi  ai  soggetti  nei  cui
          confronti la procedura ha  ragioni  di  credito,  anche  in
          mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando  di
          tali disposizioni ci si  avvale  nell'ambito  di  procedure
          concorsuali e  di  procedimenti  in  materia  di  famiglia,
          l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».