Art. 5 
 
               Beni devoluti allo Stato in assenza di 
                   procedura di eredita' giacente 
 
  1. Ove ricorrano le condizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera b), la cancelleria del tribunale del circondario in cui si e'
aperta  la  successione,  il  notaio,  l'Amministrazione  comunale  e
l'Agenzia delle entrate, ove ne  vengano  a  conoscenza  per  ragioni
d'ufficio, comunicano all'Agenzia del  demanio,  entro  i  successivi
trenta giorni e attraverso il sistema di rilevazione dei dati di  cui
all'articolo 6, gli elementi identificativi dei  beni  devoluti  allo
Stato   e   ogni    altra    informazione    rilevante,    ai    fini
dell'identificazione dei beni stessi.