Art. 14 
 
                   Sistemi informativi veterinari 
 
  1. Il sistema informativo veterinario  «Vetinfo.it»  del  Ministero
della salute, gestito dal Centro Servizi Nazionale  istituito  presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) Abruzzo  e  Molise,  al
fine di garantire il flusso informativo in materia di sanita' animale
verso   l'Unione   europea   e   gli   organismi   internazionali   e
l'organizzazione della sorveglianza di cui agli articoli 26, 27 e  28
del regolamento, come integrati dagli articoli 3, 4, 5, 6  e  7,  del
regolamento (UE) 2020/689, assicura la  raccolta  delle  informazioni
concernenti: 
    a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e  dei
trasportatori, i movimenti e la  tracciabilita'  degli  animali,  del
materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali
da compagnia; 
    b) l'uso dei medicinali veterinari; 
    c) gli esiti dei controlli  ufficiali  e  delle  altre  attivita'
ufficiali. 
  2. E' istituito il Sistema informativo del Ministero  della  salute
«ClassyFarm.it», gestito dall'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e  integrato  nel  portale
«www.vetinfo.it» di cui al comma 1, quale  strumento  a  disposizione
delle Autorita' competenti per la categorizzazione degli  allevamenti
in base al rischio tramite la raccolta  delle  informazioni  inerenti
l'attivita' di autocontrollo e  l'attivita'  di  sorveglianza  svolta
dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25  del  regolamento,  e
l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a  quelle  citate
al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio
sistema informatico, delle strutture e del personale, senza  oneri  a
carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema
«ClassyFarm.it». 
  3. Con decreto direttoriale  del  Ministero  della  salute,  previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
le modalita' tecniche e operative per assicurare l'alimentazione  dei
sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2, e  la  condivisione  delle
informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine  di
ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformita'  dei
dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.