Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  del
regolamento e le seguenti: 
    a)   «malattie   elencate»:   malattie   elencate   conformemente
all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, e malattie  individuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 2; 
    b)  «malattia  di  categoria  A»:  una  malattia   elencata   che
normalmente non si manifesta  nell'Unione  europea  e  per  la  quale
devono essere adottate misure di eradicazione  immediata  non  appena
viene rilevata, come indicato all'articolo 9,  paragrafo  1,  lettera
a), del regolamento, secondo quanto riportato nella  tabella  di  cui
all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; 
    c) «malattia di categoria B»:  una  malattia  elencata  che  deve
essere controllata in tutti  gli  Stati  membri  con  l'obiettivo  di
eradicarla in tutta l'Unione europea, come indicato  all'articolo  9,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento,  secondo  quanto  riportato
nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882; 
    d) «malattia di  categoria  C»:  una  malattia  elencata  che  e'
rilevante per alcuni Stati membri e  per  la  quale  sono  necessarie
misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione  europea  che
sono ufficialmente indenni da  malattia  o  che  hanno  programmi  di
eradicazione  per  la  malattia  elencata  in   questione,   di   cui
all'articolo 9, paragrafo 1,  lettera  c),  del  regolamento  secondo
quanto riportato nella tabella di  cui  all'allegato  al  regolamento
(UE) 2018/1882; 
    e) «malattia di categoria D»: una malattia elencata per la  quale
sono necessarie misure per evitarne la diffusione  a  causa  del  suo
ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri, di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera  d),  del  regolamento,  secondo
quanto riportato nella tabella di  cui  all'allegato  al  regolamento
(UE) 2018/1882; 
    f) «malattia di categoria E»: una malattia elencata per la  quale
e' necessaria la sorveglianza all'interno dell'Unione europea, di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera  e),  del  regolamento,  secondo
quanto riportato nella tabella di  cui  all'allegato  al  regolamento
(UE) 2018/1882; 
    g) «pertinenti persone fisiche o giuridiche»: persone  fisiche  e
giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche  per
un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i veterinari,
i  professionisti  della   sanita'   degli   animali   acquatici,   i
professionisti degli animali,  i  proprietari  e  i  detentori  degli
animali da compagnia; 
    h) «professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica
che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa  dagli
operatori o dai medici veterinari; 
    i) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
di animali o prodotti, anche  per  un  periodo  limitato,  eccetto  i
detentori di animali da compagnia e i veterinari; 
    l)  «trasportatore»:  un  operatore  che  trasporta  animali  per
proprio conto o per conto terzi; 
    m) per «ambulatori o cliniche veterinarie» di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 27), lettera b), del regolamento, si intendono  le
strutture medico veterinarie elencate nell'accordo  tra  il  Ministro
della salute, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n.
195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.  
              -  Il  regolamento  (UE)  2018/1882,   regolamento   di
          esecuzione della commissione relativo  all'applicazione  di
          determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie
          alle categorie di malattie elencate  e  che  stabilisce  un
          elenco di specie e  gruppi  di  specie  che  comportano  un
          notevole rischio di diffusione di tali  malattie  elencate,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          4 dicembre 2018, n. L 308.