Art. 24 
 
Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti
  all'interno dell'Unione europea di  animali  terrestri  detenuti  -
  Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta
le misure preventive appropriate relative  ai  movimenti  di  animali
terrestri  detenuti  di  cui  all'articolo  124,  paragrafo  2,   del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta
le misure preventive appropriate relative al trasporto degli  animali
terrestri  detenuti  di  cui  all'articolo  125,  paragrafo  1,   del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca, reato l'operatore che sposta  in
un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza rispettare  le
condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma a 6.000 euro a 30.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta  in
un altro Stato membro animali terrestri detenuti  senza  adottare  le
misure di cui all'articolo 126,  paragrafo  2,  del  regolamento,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato  l'operatore  di
stabilimenti o di macelli che riceve da un altro Stato membro animali
terrestri detenuti e non effettua le verifiche  di  cui  all'articolo
127,  paragrafo  1,  del  regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000  euro  a
30.000 euro. 
  6.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   l'operatore   di
stabilimenti  o  macelli  che   non   adempie   a   quanto   previsto
dall'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000
euro a 30.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta  in
un  altro  Stato  membro  gli  animali  detenuti  terrestri  di   cui
all'articolo 128 del regolamento, senza l'autorizzazione dello  Stato
membro di destinazione e dello Stato membro di passaggio prevista nel
medesimo articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento della somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta  da
uno stabilimento in un altro Stato membro ungulati e pollame che  non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 130 del regolamento,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 6.000 euro a 30.000 euro. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  che  effettua
le operazioni di raccolta senza rispettare  le  prescrizioni  di  cui
all'articolo  134  del  regolamento,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000  euro  a
30.000 euro. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da
uno stabilimento in un altro Stato membro animali terrestri  detenuti
diversi da ungulati e pollame senza rispettare le condizioni  di  cui
all'articolo  136  del  regolamento,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro da  4.000
euro a 20.000 euro. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in
uno  stabilimento  confinato  animali  terrestri  detenuti  che   non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 137 del regolamento,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 4.000 euro a 20.000 euro. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in
un altro Stato membro animali terrestri detenuti  ricompresi  fra  le
specie  e  categorie  di  cui  all'articolo  143,  paragrafo  1,  del
regolamento non accompagnati  dal  certificato  sanitario  rilasciato
dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente  ai  sensi
dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000
euro a 20.000 euro. 
  13. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  che  sposta
all'interno del territorio nazionale  o  in  un  altro  Stato  membro
animali terrestri detenuti autorizzati a lasciare una zona soggetta a
restrizioni  come  previsto  all'articolo  143,  paragrafo   2,   del
regolamento non accompagnati  dal  certificato  sanitario  rilasciato
dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente  ai  sensi
dell'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000
euro a 20.000 euro. 
  14. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
fornisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente  le
informazioni necessarie per completare il  certificato  sanitario  ai
sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, lettera a), del regolamento,  o
che non provvede a  sottoporre  gli  animali  terrestri  detenuti  ai
controlli fisici, documentari e di identita' di cui all'articolo 148,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000  euro  a
20.000 euro. 
  15. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
assicura che gli animali terrestri detenuti,  non  tenuti  ad  essere
accompagnati da un certificato sanitario  di  cui  all'articolo  143,
paragrafo   2,   del   regolamento,   siano   accompagnati   da   una
autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 151 del regolamento
durante i movimenti dal luogo di  origine  nel  territorio  nazionale
verso il luogo di destinazione in un altro Stato  membro,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della  somma
da 4.000 euro a 20.000 euro. 
  16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  diverso  dal
trasportatore che in violazione dell'articolo 152, paragrafo  1,  del
regolamento non notifica in  anticipo  all'azienda  sanitaria  locale
territorialmente competente i movimenti previsti di animali  detenuti
verso un altro Stato membro e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 4.000 euro 20.000 euro. 
  17. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
fornisce  all'azienda  sanitaria  locale  le  informazioni   di   cui
all'articolo 152, paragrafo 2, del  regolamento,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 4.000
euro a 20.000 euro. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse.