Art. 13 
 
             Imposta unica e rapporti con altri tributi 
 
  1. Alle scommesse a quota  fissa,  escluse  le  scommesse  ippiche,
l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.
504, rideterminata  dall'articolo  1,  comma  1052,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, si  applica  sulla  differenza  tra  le  somme
giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 20 per  cento,  se
la raccolta avviene su rete  fisica,  e  del  24  per  cento,  se  la
raccolta  avviene  a  distanza,   salvo   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  2.  L'imposta  sulle  vincite  relative  alle  scommesse,  prevista
dall'articolo  30,  comma  6,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' compresa nell'imposta unica di cui al comma 1. 
  3.  Le  operazioni  relative  all'esercizio  delle  scommesse   ivi
comprese le operazioni relative alla  raccolta  delle  giocate,  sono
esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, punto 7, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504
          (Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della  legge
          3 agosto  1998,  n.  288),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. 
              - Il comma 1052 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -legge  di   stabilita'   2019-,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O. e' il seguente: 
              «1052. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'imposta unica
          di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,  e'
          stabilita: 
                a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in
          denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25
          per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco,
          non risultano restituite al giocatore; 
                b)  per  le  scommesse  a  quota  fissa,  escluse  le
          scommesse ippiche, nelle misure del 20  per  cento,  se  la
          raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se  la
          raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra
          le somme giocate e le vincite corrisposte; 
                c) per le scommesse a quota fissa su eventi  simulati
          di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, nella misura del 22 per  cento  della  raccolta  al
          netto delle somme che, in base  al  regolamento  di  gioco,
          sono restituite in vincite al giocatore.». 
              - Si riporta l'art. 30 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  (Disposizioni  comuni
          in materia di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O.: 
              «Art. 30 (Ritenuta sui premi  e  sulle  vincite).  -  I
          premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
          per i quali gli stessi  assumono  rilevanza  reddituale  ai
          sensi  dell'art.  6  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  gli  altri  premi
          comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
          dalla sorte, da giuochi di abilita',  quelli  derivanti  da
          concorsi  a  premio,  da   pronostici   e   da   scommesse,
          corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche  o
          private e dai soggetti indicati nel primo  comma  dell'art.
          23, sono soggetti a una ritenuta alla  fonte  a  titolo  di
          imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione  dei  casi
          in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione  di
          ritenute  alla  fonte.  Le  ritenute  alla  fonte  non   si
          applicano se il valore complessivo dei premi  derivanti  da
          operazioni a premio attribuiti nel  periodo  d'imposta  dal
          sostituto  d'imposta  al  medesimo  soggetto   non   supera
          l'importo di lire 50.000; se il detto valore  e'  superiore
          al citato limite, lo stesso e' assoggettato  interamente  a
          ritenuta. Le disposizioni del  periodo  precedente  non  si
          applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
          il reddito di lavoro dipendente. 
              L'aliquota della ritenuta e' stabilita  nel  dieci  per
          cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o  banchi
          di beneficenza autorizzati a favore di enti e  comitati  di
          beneficenza, nel venti per  cento  sui  premi  dei  giuochi
          svolti  in  occasione   di   spettacoli   radio-televisivi,
          competizioni sportive o manifestazioni di  qualsiasi  altro
          genere nei quali i partecipanti  si  sottopongono  a  prove
          basate  sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,   nel
          venticinque per cento in ogni altro caso. 
              Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da servizi, i vincitori hanno facolta',  se  chi  eroga  il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto possibile, rispetto al primo,  di  un  importo  pari
          all'imposta gravante sul premio  originario.  Le  eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro. 
              La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto,  delle
          lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei  concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. 
              La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  esercitati  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano  e  dalla  Unione  nazionale  incremento
          razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista  dalle
          leggi vigenti. 
              L'imposta   sulle   vincite    nelle    scommesse    al
          totalizzatore ed al  libro  e'  compresa  nell'importo  dei
          diritti erariali dovuti a norma di legge.». 
              -  L'art.  10,  comma  1,  punto  7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  -
          Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore  aggiunto.
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O. e' il seguente: 
              «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta: 
                1)-6) (omissis) 
                7)  le  operazioni   relative   all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;».