Art. 19 
 
               Pagamento delle vincite e dei rimborsi 
 
  1. Per le scommesse a quota fissa effettuate  presso  i  luoghi  di
vendita,  il  pagamento  delle  vincite  nonche'  dei   rimborsi   e'
effettuato previa validazione  della  ricevuta  di  partecipazione  e
previa comunicazione da parte  del  concessionario  al  totalizzatore
nazionale degli esiti vincenti delle tipologie di scommesse  a  quota
fissa legate agli avvenimenti. 
  2. Per le scommesse telematiche valgono le specifiche  disposizioni
in materia. 
  3. Gli  importi  relativi  alle  vincite  e  ai  rimborsi,  per  le
scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei  luoghi
di vendita stessi, anche temporanei,  dove  e'  stata  effettuata  la
scommessa,   nonche'   presso   ogni   altro   punto   indicato   dal
concessionario.