Art. 2 Soggetti abilitati alla raccolta 1. La raccolta delle scommesse a quota fissa e' effettuata dai concessionari individuati da ADM nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria. 2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di ADM. 3. La raccolta delle scommesse a quota fissa e' effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalita' «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva. Il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse a quota fissa sui terminali di gioco, paga le vincite e i rimborsi. 4. ADM, in occasioni di particolare rilievo e limitatamente al loro svolgimento, puo' autorizzare il concessionario alla raccolta e all'accettazione delle scommesse a quota fissa presso luoghi di vendita temporanei. I criteri disciplinanti il rilascio delle autorizzazioni sono stabiliti con provvedimento del Direttore di ADM tenuto conto della specifica rilevanza dell'avvenimento su scala nazionale e del rispetto della normativa vigente in materia di locali idonei alla raccolta.