Art. 2 
 
                  Soggetti abilitati alla raccolta 
 
  1. La raccolta delle scommesse a  quota  fissa  e'  effettuata  dai
concessionari  individuati  da  ADM  nel  rispetto  della  disciplina
nazionale e comunitaria. 
  2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari  di
cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di ADM. 
  3.  La  raccolta  delle  scommesse  a  quota  fissa  e'  effettuata
attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalita'  «a  distanza»,
ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV  interattiva.
Il luogo  di  vendita  gestisce  il  rapporto  con  il  partecipante,
effettua le scommesse a quota fissa sui terminali di gioco,  paga  le
vincite e i rimborsi. 
  4. ADM, in occasioni di particolare rilievo e limitatamente al loro
svolgimento, puo'  autorizzare  il  concessionario  alla  raccolta  e
all'accettazione delle scommesse  a  quota  fissa  presso  luoghi  di
vendita  temporanei.  I  criteri  disciplinanti  il  rilascio   delle
autorizzazioni sono stabiliti con provvedimento del Direttore di  ADM
tenuto conto della  specifica  rilevanza  dell'avvenimento  su  scala
nazionale e del rispetto della normativa vigente in materia di locali
idonei alla raccolta.