Art. 21 Termini di decadenza 1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto di richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita, qualora il pagamento degli stessi non sia richiesto nel termine di 90 giorni solari dall'ultima data comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l'esito dell'ultimo avvenimento o avvenimento manifestazione oggetto di scommessa. 2. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisisti all'erario.