Art. 5 
 
                         Programma ufficiale 
 
  1. L'elenco delle  discipline  sportive  e  non  sportive  e  delle
manifestazioni e i relativi  aggiornamenti,  e'  definito,  anche  su
proposta dei concessionari, e pubblicato tempestivamente da ADM. 
  2. Il programma ufficiale e' definito dal singolo concessionario in
base alle discipline, manifestazioni, facenti  parte  dell'elenco  di
cui al comma 1, e tipologie di scommesse  autorizzate  da  ADM.  Tale
programma costituisce l'unico documento in riferimento  al  quale  le
scommesse possono essere  accettate.  In  esso  sono  riportati,  per
ciascun avvenimento: 
    a) la disciplina e la manifestazione; 
    b) le squadre o i concorrenti che identificano l'avvenimento; 
    c)  la  data  e  l'ora  dell'avvenimento   come   comunicate   al
Totalizzatore Nazionale; 
    d) le tipologie di scommessa a quota fissa ammesse. 
  3. Nelle  discipline  a  squadre,  la  prima  squadra  che  compone
l'avvenimento  e'  individuata  come  squadra  ospitante.   Per   gli
avvenimenti che si disputano in campo neutro  la  prima  squadra  che
compone l'avvenimento e' individuata come squadra ospitante  ai  soli
fini della refertazione degli esiti vincenti. Sono resi pubblici  dal
concessionario i metodi di visualizzazione degli avvenimenti, diversi
da quanto descritto nel periodo precedente. 
  4. La data di  cui  alla  lettera  c.  del  comma  2,  puo'  essere
retrodatata o postdatata per un massimo di tre giorni solari, eccetto
che per gli  avvenimenti-manifestazione  per  i  quali  e'  possibile
superare i tre giorni solari sulla base delle comunicazioni ufficiali
degli organi responsabili dello svolgimento degli stessi. 
  5. Sulla base del programma  ufficiale,  di  cui  al  comma  2,  il
concessionario redige il programma di accettazione  contenente  tutti
gli esiti che compongono ciascuna tipologia di scommessa e  le  quote
relative  agli  esiti  pronosticabili  offerti  per  gli  avvenimenti
oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli
avvenimenti per i quali  non  sono  accettate  scommesse  singole  ma
unicamente scommesse multiple ovvero  non  sono  accettate  scommesse
multiple ma unicamente scommesse singole. 
  6. Il programma di accettazione, e ogni  sua  variazione,  e'  reso
disponibile nei  luoghi  di  vendita.  Relativamente  alle  scommesse
telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso
i canali utilizzati per la raccolta. 
  7. I concessionari possono definire quote diverse per le  scommesse
a quota fissa  effettuate  presso  i  luoghi  di  vendita  e  per  le
scommesse telematiche.