Art. 17 Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».