Art. 23 Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici 1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui e' richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitu' pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonche' sulla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operativita'. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione puo' essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu' soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»; b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».