Art. 31 Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico. 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, e' autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house. 2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.