Art. 11 
 
        Criteri di precedenza nella nomina delle commissioni 
 
  1. Costituisce criterio di precedenza  nella  nomina  a  componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti: 
    a. dottorato di ricerca; diploma  di  perfezionamento  equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del Decreto  del
Direttore generale per il  personale  della  scuola  31  marzo  2005;
attivita' di ricerca scientifica  sulla  base  di  assegni  ai  sensi
dell'articolo 51, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997  n.  449,
ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230,
ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    b. titolo di studio di cui all'allegato A; 
    c. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,  master
universitario di I o II livello con esame finale,  nell'ambito  delle
materie oggetto d'esame. 
  2. Nel caso di assenza o indisponibilita' di aspiranti in  possesso
del requisito  di  servizio  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  i
dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo  51  della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1997, n. 302, S.O. 
                «Art. 51 (Universita' e ricerca).  -  1.  Il  sistema
          universitario concorre alla realizzazione  degli  obiettivi
          di finanza pubblica per il triennio  1998-2000,  garantendo
          che il fabbisogno  finanziario  riferito  alle  universita'
          statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
          dipartimenti ed a tutti  gli  altri  centri  con  autonomia
          finanziaria e contabile, da esso complessivamente  generato
          nel 1998 non sia superiore a quello rilevato  a  consuntivo
          per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
          quello   dell'anno   precedente   maggiorato   del    tasso
          programmato di inflazione. Il Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
          alla determinazione del fabbisogno finanziario  programmato
          per ciascun Ateneo, sentita la  Conferenza  permanente  dei
          rettori delle universita'  italiane,  tenendo  conto  degli
          obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
          e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale  sistema
          universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
          aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli
          insediamenti  universitari  previsti  dall'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  29  febbraio
          1996. 
                2. Il Consiglio nazionale delle  ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
          nuove tecnologie, l'energia e  l'ambiente  concorrono  alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il
          triennio   1998-2000,   garantendo   che   il    fabbisogno
          finanziario da essi complessivamente generato nel 1998  non
          sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999
          e 2000 non sia  superiore  a  quello  dell'anno  precedente
          maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          sentiti  i  Ministri  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, procede annualmente  alla  determinazione
          del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. 
                3. Le disposizioni di cui agli articoli  7  e  9  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  sono  estese  a
          partire dal  1°  gennaio  1999  alle  universita'  statali,
          sentita  la  Conferenza  permanente   dei   rettori   delle
          universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica  determina,  con  proprio
          decreto, le  modalita'  operative  per  l'attuazione  delle
          disposizioni predette. 
                4. 
                5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, dopo le  parole  "a  standard  dei  costi  di
          produzione per studente" sono inserite le seguenti:  ",  al
          minore valore percentuale della quota relativa  alla  spesa
          per il personale di ruolo sul fondo  per  il  finanziamento
          ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo
          5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma  1
          dell'articolo 6 della legge  18  marzo  1989,  n.  118.  Le
          universita' statali definiscono e modificano  gli  organici
          di Ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
          1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
          astronomici,  astrofisici  e  vesuviano  si  applicano,  in
          materia  di  organici  e  di  vincoli   all'assunzione   di
          personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni  di  cui
          al presente articolo. 
                6. 
                7. Ai fini dell'applicazione  della  presente  legge,
          per enti di ricerca o  per  enti  pubblici  di  ricerca  si
          intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,  n.
          593, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'
          l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni
          di cui ai commi 2 e 6 del presente  articolo,  fatto  salvo
          quanto disposto dall'articolo 5. 
                8.  Il  comma  93  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
                  "93. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli  altri
          Ministri  competenti,  possono  essere  concessi   in   uso
          perpetuo  e  gratuito  alle  universita',  con   spese   di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  a  carico  delle
          stesse, gli immobili dello Stato liberi". Il comma  94  del
          citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e' abrogato. 
                9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica  su  proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica trasferisce, con  proprio  decreto,  all'unita'
          previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo  7520,
          dello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  al  fine   di
          costituire, insieme alle risorse ivi gia'  disponibili,  un
          Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca  di  interesse
          strategico, da  assegnare  al  finanziamento  di  specifici
          progetti,  un  importo   opportunamente   differenziato   e
          comunque non superiore al 5 per cento di ogni  stanziamento
          di bilancio autorizzato  o  da  autorizzare  a  favore  del
          Consiglio nazionale delle ricerche,  dell'Agenzia  spaziale
          italiana,  dell'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare,
          dell'Istituto   nazionale   di   fisica   della    materia,
          dell'Osservatorio  geofisico   sperimentale,   del   Centro
          italiano ricerche  aerospaziali,  dell'Ente  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale  per
          la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della  legge  25
          ottobre 1968,  n.  1089,  nonche'  delle  disponibilita'  a
          valere  sulle   autorizzazioni   di   spesa   di   cui   al
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488.  Il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  con  proprio  decreto   emanato   dopo   aver
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari, determina le  priorita'  e  le  modalita'  di
          impiego del Fondo per specifici progetti. 
                10. L'aliquota prevista dal comma 4  dell'articolo  1
          della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui  al
          comma 8 dell'articolo 7 della legge 22  dicembre  1986,  n.
          910,   sono   determinate   con   decreto   del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              - La legge 4 novembre  2005  n.  230,  recante:  «Nuove
          disposizioni  concernenti  i  professori  e  i  ricercatori
          universitari e  delega  al  Governo  per  il  riordino  del
          reclutamento dei professori  universitari»,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. 
              - Si riporta l'articolo  22  della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, recante: «Norme in materia di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.: 
                «Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',
          gli enti pubblici  di  ricerca  e  le  istituzioni  il  cui
          diploma   di   perfezionamento   scientifico    e'    stato
          riconosciuto equipollente al titolo di dottore  di  ricerca
          ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
          stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di  specifici
          progetti  di  ricerca,  contratti   di   lavoro   a   tempo
          determinato, denominati 'contratti di ricerca',  finanziati
          in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati  da
          soggetti terzi, sia pubblici che  privati,  sulla  base  di
          specifici accordi o convenzioni. 
                2. I contratti di ricerca  hanno  durata  biennale  e
          possono essere rinnovati una sola volta per  ulteriori  due
          anni.  Nel  caso  di  progetti  di  ricerca  di   carattere
          nazionale,  europeo  ed  internazionale,  i  contratti   di
          ricerca  hanno  durata  biennale  prorogabile  fino  a   un
          ulteriore  anno,  in  ragione  delle  specifiche   esigenze
          relative agli obiettivi e alla tipologia del  progetto.  La
          durata  complessiva  dei  contratti  di  cui  al   presente
          articolo, anche se stipulati  con  istituzioni  differenti,
          non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni.  Ai
          fini della durata  complessiva  del  contratto  di  cui  al
          presente articolo,  non  sono  presi  in  considerazione  i
          periodi  trascorsi  in   aspettativa   per   maternita'   o
          paternita' o per motivi  di  salute  secondo  la  normativa
          vigente. 
                3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
          apposito regolamento, le  modalita'  di  selezione  per  il
          conferimento dei contratti di ricerca mediante  l'indizione
          di procedure di selezione  relative  ad  una  o  piu'  aree
          scientifiche     rientranti     nel     medesimo     gruppo
          scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti  pubblici  di
          ricerca, di procedure di selezione relative ad una  o  piu'
          aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
          12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
          a valutare l'aderenza  del  progetto  di  ricerca  proposto
          all'oggetto del  bando  e  il  possesso  di  un  curriculum
          scientifico-professionale    idoneo    allo     svolgimento
          dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
          modalita'  di  svolgimento  dello  stesso.  Il   bando   di
          selezione, reso pubblico anche per via telematica nel  sito
          internet dell'ateneo,  dell'ente  o  dell'istituzione,  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  dell'Unione
          europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
          funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione  e
          sul trattamento economico e previdenziale. 
                4. Possono concorrere alle selezioni di cui al  comma
          3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo  di
          dottore di  ricerca  o  di  titolo  equivalente  conseguito
          all'estero, ovvero, per i settori interessati,  del  titolo
          di specializzazione di  area  medica,  con  esclusione  del
          personale di ruolo, assunto a  tempo  indeterminato,  delle
          istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che  hanno
          fruito  di  contratti  di  cui  all'articolo  24.   Possono
          altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
          al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero  che
          sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
          di area medica, purche' il  conseguimento  del  titolo  sia
          previsto  entro  i  sei  mesi  successivi  alla   data   di
          pubblicazione del bando di selezione. 
                5. Gli enti pubblici di  ricerca  possono  consentire
          l'accesso alle procedure di selezione di  cui  al  comma  3
          anche  a  coloro  che  sono  in  possesso   di   curriculum
          scientifico-professionale  idoneo   allo   svolgimento   di
          attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
          comma 4 costituiscono titolo preferenziale  ai  fini  della
          formazione delle relative graduatorie.  Il  periodo  svolto
          come titolare di contratto di  ricerca  e'  utile  ai  fini
          della  previsione  di  cui  all'articolo  20  del   decreto
          legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
                6. L'importo del  contratto  di  ricerca  di  cui  al
          presente articolo e' stabilito in  sede  di  contrattazione
          collettiva,  in  ogni  caso  in  misura  non  inferiore  al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
          contratti di cui  al  presente  articolo  non  puo'  essere
          superiore alla spesa media sostenuta  nell'ultimo  triennio
          per l'erogazione degli assegni di ricerca, come  risultante
          dai bilanci approvati. 
                7. Il contratto di  ricerca  non  e'  cumulabile  con
          borse di studio o di ricerca a qualsiasi  titolo  conferite
          da  istituzioni  nazionali  o   straniere,   salvo   quelle
          esclusivamente finalizzate  alla  mobilita'  internazionale
          per motivi di ricerca. 
                8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con  la
          frequenza  di  corsi  di  laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
          medica, in Italia o all'estero, e comporta il  collocamento
          in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio
          presso le amministrazioni pubbliche. 
                9. I contratti di ricerca non danno luogo  a  diritto
          di accesso al ruolo dei soggetti di cui  al  comma  1,  ne'
          possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».