Art. 13 Disposizioni relative alle regioni e province autonome 1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 2. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 giugno 2022 Il Ministro: Bianchi Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2103
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: «Art. 13 (Riconoscimento della minoranza slovena). - 1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.».